Circolare numero 109 del 09-08-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 marzo 2010 tra INPS e A.I.L.P., che sostituisce integralmente il precedente accordo del 2006. Vengono definite le prestazioni interessate, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di trattenuta, gli obblighi di versamento e di trasmissione degli elenchi, il costo del servizio a carico dell’Associazione e le clausole di responsabilità, durata e rinnovo della convenzione.
Convenzione INPS-A.I.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-A.I.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 marzo 2010 tra INPS e A.I.L.P. (Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati), che sostituisce integralmente il precedente accordo già richiamato dalla circolare n. 148 del 18 dicembre 2006. L’atto disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, precisando ambito di applicazione, modalità operative, compensi, responsabilità e durata dell’intesa.
Ambito di applicazione
Possono richiedere la trattenuta del contributo associativo a favore dell’A.I.L.P. i titolari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La circolare specifica che la riscossione avviene sulle prestazioni temporanee indicate e che il servizio di esazione non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto.
Delega: modalità di rilascio e requisiti di validità
La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega personale, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- recare il timbro dell’Organizzazione;
- recare la firma del legale rappresentante dell’Organizzazione;
- riportare il codice identificativo dell’A.I.L.P., pari a 2801.
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione e in misura uguale per tutti gli iscritti.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun dipendente, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Le deleghe, nonché eventuali revoche e nuove deleghe, devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e annullamento della prestazione
Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione, proveniente dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati. In tale ipotesi l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende revocare o modificare la delega.
Se l’INPS riceve direttamente dal lavoratore la comunicazione di revoca, la struttura competente deve procedere nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
L’A.I.L.P. ha comunicato le seguenti percentuali di trattenuta:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti all’A.I.L.P. e trasmissione degli elenchi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’A.I.L.P. gli importi trattenuti:
- senza gravami di interessi;
- dedotte le spese previste dalla convenzione;
- entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento deve essere effettuato su conto corrente bancario indicato dall’A.I.L.P. mediante comunicazione del relativo codice IBAN. Contestualmente, le strutture territoriali devono mettere a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Gli elenchi cartacei devono essere ordinati:
- alfabeticamente per impresa, per i trattamenti di integrazione salariale;
- alfabeticamente per comune, per i sussidi per lavori socialmente utili;
- per Centro per l’impiego, per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
Costo del servizio e spese a carico dell’Organizzazione
L’A.I.L.P. deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in € 0,54 per singola delega. La circolare richiama anche la previsione per cui la variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Il testo convenzionale ribadisce inoltre che sono a carico dell’A.I.L.P., oltre alle spese, ogni altro onere anche fiscale inerente alla convenzione.
Responsabilità dell’INPS e controversie
L’INPS è dichiarato estraneo al rapporto associativo tra gli iscritti e l’A.I.L.P. e viene sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione sulle somme oggetto della convenzione, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nei casi di controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta definitivamente soccombente deve rimborsare al lavoratore la trattenuta operata. Inoltre, l’A.I.L.P. deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie, a semplice presentazione di nota specifica.
Le questioni applicative non risolte a livello locale devono essere esaminate a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e la struttura nazionale dell’Organizzazione.
Durata, rinnovo e foro competente
La convenzione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.
In presenza di giusta causa, ciascuna parte può esercitare la disdetta con un preavviso di almeno sei mesi. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.
Indicazioni operative finali
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore dell’A.I.L.P. si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 148 del 18 dicembre 2006. La sede dell’A.I.L.P. è indicata in via Farini 16, 00185 Roma, con codice fiscale 97229290586.
Punti principali
Nuova convenzione e ambito applicativo
Il 18 marzo 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e A.I.L.P. che sostituisce quello richiamato dalla circolare n. 148/2006. La convenzione consente ai titolari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili di versare i contributi associativi all’A.I.L.P. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee.
Delega, validità e revoca
La trattenuta è possibile solo previa delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e corredata dal timbro dell’Organizzazione e dalla firma del legale rappresentante. Il codice identificativo A.I.L.P. è 2801. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta; per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o una nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. In caso di comunicazione di revoca da parte del lavoratore, la struttura INPS deve acquisirla tempestivamente.
Pagamenti diretti dell’integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto da parte INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge n. 223/1991. Le deleghe, così come eventuali revoche e nuove deleghe, devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18.
Contestazioni sulla delega e restituzioni
Se sorge contestazione sull’effettivo rilascio della delega, a seguito di comunicazione del datore di lavoro o del lavoratore interessato, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente trattenute. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione e in misura uguale per tutti gli iscritti. L’A.I.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’A.I.L.P., senza interessi e al netto delle spese convenute, le somme trattenute entro il mese successivo al pagamento della prestazione. I versamenti avvengono su conto corrente bancario indicato dall’Associazione tramite comunicazione del codice IBAN. L’INPS mette inoltre a disposizione gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. L’A.I.L.P. corrisponde all’INPS un costo di € 0,54 per singola delega; eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate con raccomandata A/R e consentono all’Associazione di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e durata
La circolare ribadisce che la convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e A.I.L.P. e viene sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare l’interessato; inoltre deve rifondere all’INPS le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione, il rinnovo va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza e ciascuna parte può disdirla per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. Foro competente: Roma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 ago 2010Circolare numero 108 del 09-08-2010
- Circolare · 9 ago 2010Circolare numero 110 del 09-08-2010
- Circolare · 10 ago 2010Circolare numero 116 del 10-08-2010
- Circolare · 10 ago 2010Circolare numero 115 del 10-08-2010
- Circolare · 10 ago 2010Circolare numero 114 del 10-08-2010
- Circolare · 10 ago 2010Circolare numero 113 del 10-08-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →