Sentenza del 25/07/2018 n. 3189 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO- DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER OMESSA ALLEGAZIONE DEL PROCESSO VEBALE DI CONTESTAZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Non sussiste difetto di motivazione quando l’avviso richiama un atto già conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente. L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato opera soltanto quando tale atto non sia già nella disponibilità del destinatario. Pertanto, il rinvio al processo verbale di constatazione è stato considerato legittimo e l’avviso non è stato invalidato per omessa allegazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avesse allegato il processo verbale di constatazione richiamato nell’atto. La doglianza riguardava quindi la legittimità della motivazione per relationem, ossia il rinvio, nell’avviso, a un altro atto.
Norme richiamate
Art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
L’atto richiamato nella motivazione dell’avviso deve essere allegato quando non sia già conosciuto o conoscibile dal contribuente; in caso contrario, la mancata allegazione non determina, di per sé, un difetto di motivazione.
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
In materia di IVA, l’avviso può essere motivato mediante rinvio ad altri atti, purché il contribuente ne abbia già conoscenza o abbia potuto conoscerne il contenuto.
Cass. n. 1906/2008
La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia già nella disponibilità del contribuente; l’obbligo di allegazione non riguarda gli atti già conosciuti o conoscibili.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare, senza necessariamente allegarlo, un verbale o altro documento già consegnato, notificato o comunque messo a disposizione del contribuente.
- La mancata allegazione dell’atto richiamato comporta un vizio di motivazione soprattutto quando il contribuente non abbia avuto modo di conoscerne il contenuto e non possa comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
- Per valutare la validità della motivazione per relationem occorre verificare concretamente se l’atto richiamato fosse già conosciuto o conoscibile al momento della contestazione.
- Il contribuente che eccepisce il difetto di motivazione deve confrontarsi non solo con l’assenza materiale dell’allegato, ma anche con la sua eventuale precedente disponibilità e con la sufficienza dei riferimenti contenuti nell’avviso.
- La motivazione per relationem non è automaticamente illegittima: diventa problematica quando il rinvio sia generico, non consenta di individuare l’atto richiamato o impedisca una concreta difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 587 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 592 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 595 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 604 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 25 lug 2018Sentenza del 25/07/2018 n. 609 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →