Sentenza n. 1163/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3436/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’amministrazione al pagamento complessivo di 1.500 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia nonostante il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza di una nota tardivamente depositata il 1° aprile 2026, non applicando alle udienze in presenza la disciplina dell’art. 13-quater delle disposizioni di attuazione del c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, pari a 1.500 euro oltre interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera quale ausiliario obbligatorio del giudice, non può rifiutare l’incarico per disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha ritenuto applicabile in via analogica, anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la disciplina sull’assenza di compenso del commissario prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 208/2015. Ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, integra uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.
art. 26 c.p.a.
Concorre, insieme all’art. 91 c.p.c., a fondare la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Il TAR ha ritenuto non operativa, nelle udienze in presenza, la disciplina richiamata e ha pertanto escluso la possibilità di prendere in considerazione la nota tardivamente depositata.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine legale per l’adempimento decorrente dalla notificazione del titolo.
- In presenza di una condanna pecuniaria rimasta ineseguita, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine e può nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il commissario ad acta nominato quale ausiliario del giudice esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività esecutiva mediante la procedura del Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- L’inerzia nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una situazione suscettibile di responsabilità amministrativa.
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