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Ordinanza

Ordinanza n. 1768/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 229 del 13.02.2026 nella parte in cui rigetta l’istanza di riconoscimento per la c.d.c. A028, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione relativamente alla classe di concorso A028; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la classe di concorso A-28

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che, pur riconoscendo il titolo abilitante per la classe A-50, ha negato il riconoscimento per l'ulteriore classe A-28, per la quale la stessa aveva partecipato al concorso ordinario bandito con D.D.G. 2939/2025. Il Ministero ha motivato il diniego richiamando l'esigenza di limitare il riconoscimento a una sola classe di concorso, per evitare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, assumendo che il percorso estero fosse generico e aspecifico. La ricorrente ha dedotto, in sede cautelare, l'illegittimità del diniego per contrasto con i principi elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere, per omessa concreta comparazione tra la formazione professionale estera e il percorso abilitante nazionale, nonché per mancata valutazione di eventuali misure compensative. Sono stati inoltre rilevati l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e il ritardo dell'amministrazione, che si era pronunciata su un'istanza del 2022 già definita da un precedente diniego annullato con sentenza passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In via prima facie, la motivazione del diniego è apparsa incompatibile con gli orientamenti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, perché non ha evidenziato una concreta comparazione tra il percorso professionale seguito nello Stato estero e quello corrispondente al titolo abilitante nazionale. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che i titoli posseduti consentono l'accesso alla classe A-28 ai sensi del d.P.R. 19/2016, l'estremo ritardo dell'amministrazione, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e l'assenza di una valutazione sulle possibili misure compensative previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. L'accertamento definitivo dei presupposti per il riconoscimento di più classi di concorso sulla base di un'unica formazione è stato riservato al merito, eventualmente previa istruttoria. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto apprezzabile il pregiudizio derivante dal rischio di compromettere la partecipazione al concorso, nel quale la ricorrente aveva superato la prova scritta con 100/100 ed era stata convocata alla prova pratica, nonché il possibile rinnovo del contratto e la permanenza nelle GPS. È stato quindi confermato il decreto cautelare n. 1077/2025 e sospeso il diniego impugnato. La trattazione del merito è stata fissata al 18 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso il provvedimento impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; il TAR ha rilevato che tale comunicazione non è stata effettuata.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Prevede la possibilità di misure compensative nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; il TAR ha rilevato l'omessa valutazione della loro applicabilità.

  • d.P.R. 19/2016

    È stato richiamato perché i titoli posseduti dalla ricorrente consentono l'accesso alla classe di concorso A-28.

  • art. 99 c.p.a.

    Rileva in relazione al principio conformativo derivante dalle coordinate ermeneutiche impartite dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in uno Stato estero, il diniego non può fondarsi sulla mera affermazione astratta che il riconoscimento per più classi di concorso determinerebbe una disparità di trattamento; l'amministrazione deve comparare concretamente la formazione professionale estera con il percorso richiesto per il corrispondente titolo nazionale.
  • Quando l'amministrazione ravvisa differenze tra la formazione professionale estera e quella nazionale, deve valutare in concreto la possibilità di imporre o proporre misure compensative previste dalla disciplina europea, anziché limitarsi a negare il riconoscimento.
  • In sede cautelare, il rischio di pregiudicare la partecipazione a un concorso, il rinnovo di un rapporto di lavoro e la permanenza in una graduatoria può integrare il periculum in mora, soprattutto quando il candidato abbia già superato una prova concorsuale e non siano contestati specificamente i fatti posti a fondamento del pregiudizio.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto e il ritardo particolarmente significativo nella definizione dell'istanza costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della legittimità del diniego amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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