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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1802/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 05/06/2020 che, in esito al giudizio di rinvio, ha ritenuto i fatti qualificabili come omicidio volontario (per la morte di Amati Franco) e tentato omicidio (per il ferimento di Romano Ugo) e ha inflitto la pena di 18 anni di reclusione a Taurino. Il ricorrente ha proposto tre motivi principali: 1) violazione del diritto al contraddittorio e omissione nell'assunzione di prova decisiva per non avere la Corte ascoltato il consulente di parte Ing. Sergio Carati; 2) violazione del diritto al contraddittorio e omissione nell'assunzione di prova decisiva per non avere la Corte sentito la persona offesa/teste Romano Ugo in dibattimento; 3) vizio di motivazione e erronea qualificazione giuridica (dolo vs colpa), con contestazione delle argomentazioni sulla esclusione degli effetti degli stupefacenti, della distrazione per osservare le olive e della ricostruzione della dinamica come volontaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) primo motivo infondato perché la Corte territoriale aveva acquisito le osservazioni scritte del consulente di parte e aveva dissentito criticamente dalle sue conclusioni, mostrando di aver affrontato e confutato le critiche tecniche; non sussisteva obbligo di audizione orale del consulente quando la critica è stata adeguatamente valutata per iscritto e non risultava che l'audizione avrebbe determinato un risultato decisivo diverso; 2) secondo motivo inammissibile: nel giudizio abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto assoluto all'assunzione di nuovi mezzi di prova, spettando al giudice valutare l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria; la Corte aveva motivato la credibilità e attendibilità del teste Romano alla luce degli elementi acquisiti e dell'integrazione probatoria disposta; 3) terzo motivo inammissibile: la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione del dolo sono competenza del giudice del merito se sorretti da adeguata motivazione; la Corte ha argomentato in modo coerente l'esclusione di fattori esterni (velocità, abbagliamento, stato di alterazione) e ritenuto rappresentato dal conducente l'evento come conseguenza altamente probabile della sua condotta. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiama i limiti formali per l'enunciazione dei motivi; usato per indicare i limiti di enunciazione del ricorso in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.

    norma che individua i motivi di annullamento per violazione del diritto al contraddittorio e per mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha chiarito che la mancata audizione di consulenti o testimoni non integra automaticamente vizio se il giudice ha valutato e confutato le osservazioni scritte e se la prova mancata non era decisiva in senso stretto

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    rilevante in ordine al vizio di motivazione; la Corte richiede lacune o manifeste illogicità nella motivazione che avrebbero potuto essere eliminate con l'assunzione della prova richiesta

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    attribuisce al giudice d'appello il potere discrezionale di esercitare poteri istruttori e di integrare la prova; la Corte ha richiamato tale principio per affermare che, nel procedimento d'appello abbreviato, le richieste di nuove prove vanno valutate dal giudice e non danno diritto assoluto alle parti

  • art. 23, comma 8, L. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, L. n. 176/2020

    norma temporale sulla notificazione della requisitoria del Procuratore Generale; la Corte ha osservato una notificazione tardiva ma ha rilevato che le parti non hanno dedotto nulla sulla violazione

  • artt. 81, 589 comma 3 n. 2 e 590 comma 1 cod. pen. (ante riforma legge n. 41/2016)

    art. 81; art. 589 comma 3 n. 2; art. 590 comma 1, cod. pen. (ante riforma)

    richiamati in relazione alla distinzione tra dolo e colpa negli illeciti di omicidio e lesioni; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori consentissero di individuare il dolo diretto/alternativo in quanto l'imputato si sarebbe rappresentato l'evento come conseguenza altamente probabile della propria condotta

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto assoluto all'assunzione di nuove prove: il giudice valuta l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria e può legittimamente limitarsi a acquisire osservazioni scritte se le ritiene sufficienti.
  • L'omissione di audire un consulente di parte o un testimone non determina automaticamente nullità; è necessaria la prova che l'assunzione della prova mancante sarebbe stata decisiva su un fatto certo e non meramente dichiarativo.
  • Se il giudice del merito esamina per iscritto e confuta le critiche tecniche avanzate dal consulente di parte, non sussiste violazione del contraddittorio per la mancata audizione orale di quel consulente.
  • La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e la valutazione del dolo o della colpa rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione verifica soltanto la correttezza e la completezza della motivazione, non sostituisce la propria ricostruzione dei fatti.
  • L'assenza di movente non esclude di per sé la sussistenza del dolo: se dalle prove emerge che l'agente si è rappresentato l'evento come conseguenza altamente probabile della propria condotta, può ritenersi il dolo anche in assenza di movente accertato.

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