Cassazione Penale, Sentenza n. 1802/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 05/06/2020 che, in esito al giudizio di rinvio, ha ritenuto i fatti qualificabili come omicidio volontario (per la morte di Amati Franco) e tentato omicidio (per il ferimento di Romano Ugo) e ha inflitto la pena di 18 anni di reclusione a Taurino. Il ricorrente ha proposto tre motivi principali: 1) violazione del diritto al contraddittorio e omissione nell'assunzione di prova decisiva per non avere la Corte ascoltato il consulente di parte Ing. Sergio Carati; 2) violazione del diritto al contraddittorio e omissione nell'assunzione di prova decisiva per non avere la Corte sentito la persona offesa/teste Romano Ugo in dibattimento; 3) vizio di motivazione e erronea qualificazione giuridica (dolo vs colpa), con contestazione delle argomentazioni sulla esclusione degli effetti degli stupefacenti, della distrazione per osservare le olive e della ricostruzione della dinamica come volontaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) primo motivo infondato perché la Corte territoriale aveva acquisito le osservazioni scritte del consulente di parte e aveva dissentito criticamente dalle sue conclusioni, mostrando di aver affrontato e confutato le critiche tecniche; non sussisteva obbligo di audizione orale del consulente quando la critica è stata adeguatamente valutata per iscritto e non risultava che l'audizione avrebbe determinato un risultato decisivo diverso; 2) secondo motivo inammissibile: nel giudizio abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto assoluto all'assunzione di nuovi mezzi di prova, spettando al giudice valutare l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria; la Corte aveva motivato la credibilità e attendibilità del teste Romano alla luce degli elementi acquisiti e dell'integrazione probatoria disposta; 3) terzo motivo inammissibile: la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione del dolo sono competenza del giudice del merito se sorretti da adeguata motivazione; la Corte ha argomentato in modo coerente l'esclusione di fattori esterni (velocità, abbagliamento, stato di alterazione) e ritenuto rappresentato dal conducente l'evento come conseguenza altamente probabile della sua condotta. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama i limiti formali per l'enunciazione dei motivi; usato per indicare i limiti di enunciazione del ricorso in cassazione
art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.
norma che individua i motivi di annullamento per violazione del diritto al contraddittorio e per mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha chiarito che la mancata audizione di consulenti o testimoni non integra automaticamente vizio se il giudice ha valutato e confutato le osservazioni scritte e se la prova mancata non era decisiva in senso stretto
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
rilevante in ordine al vizio di motivazione; la Corte richiede lacune o manifeste illogicità nella motivazione che avrebbero potuto essere eliminate con l'assunzione della prova richiesta
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
attribuisce al giudice d'appello il potere discrezionale di esercitare poteri istruttori e di integrare la prova; la Corte ha richiamato tale principio per affermare che, nel procedimento d'appello abbreviato, le richieste di nuove prove vanno valutate dal giudice e non danno diritto assoluto alle parti
art. 23, comma 8, L. n. 176/2020
art. 23, comma 8, L. n. 176/2020
norma temporale sulla notificazione della requisitoria del Procuratore Generale; la Corte ha osservato una notificazione tardiva ma ha rilevato che le parti non hanno dedotto nulla sulla violazione
artt. 81, 589 comma 3 n. 2 e 590 comma 1 cod. pen. (ante riforma legge n. 41/2016)
art. 81; art. 589 comma 3 n. 2; art. 590 comma 1, cod. pen. (ante riforma)
richiamati in relazione alla distinzione tra dolo e colpa negli illeciti di omicidio e lesioni; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori consentissero di individuare il dolo diretto/alternativo in quanto l'imputato si sarebbe rappresentato l'evento come conseguenza altamente probabile della propria condotta
Massime di principio
- Nel rito abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto assoluto all'assunzione di nuove prove: il giudice valuta l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria e può legittimamente limitarsi a acquisire osservazioni scritte se le ritiene sufficienti.
- L'omissione di audire un consulente di parte o un testimone non determina automaticamente nullità; è necessaria la prova che l'assunzione della prova mancante sarebbe stata decisiva su un fatto certo e non meramente dichiarativo.
- Se il giudice del merito esamina per iscritto e confuta le critiche tecniche avanzate dal consulente di parte, non sussiste violazione del contraddittorio per la mancata audizione orale di quel consulente.
- La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e la valutazione del dolo o della colpa rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione verifica soltanto la correttezza e la completezza della motivazione, non sostituisce la propria ricostruzione dei fatti.
- L'assenza di movente non esclude di per sé la sussistenza del dolo: se dalle prove emerge che l'agente si è rappresentato l'evento come conseguenza altamente probabile della propria condotta, può ritenersi il dolo anche in assenza di movente accertato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →