Sentenza del 21/09/2020 n. 19640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima della decisione di merito della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha depositato il 13 novembre 2019 un atto di rinuncia al ricorso, con l'assenso della controparte anche ai fini della compensazione delle spese. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva negato il rimborso/detrazione IVA relativo al III trimestre 2007 ritenendo che la contribuente, in quanto soggetto non residente, non avesse nominato un rappresentante fiscale con atto a data certa e quindi non potesse esercitare il diritto alla detrazione. La contribuente impugnò il provvedimento; la CTP di Ferrara le diede ragione e la CTR respinse l'appello dell'Agenzia ritenendo che la nomina del rappresentante fiscale potesse avvenire anche mediante comunicazione all'ufficio ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/1972 con la dichiarazione di inizio attività e che l'incarico potesse intendersi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA ai sensi del DPR 441/1997 art. 1, comma 4. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17
Norma che disciplina la figura e la nomina del rappresentante fiscale per i soggetti non residenti; la CTR ha interpretato che l'esercizio del diritto al rimborso/detrazione può dipendere da una nomina effettuata secondo le forme previste nello stesso decreto.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 35
Consente comunicazioni all'ufficio, tra cui la dichiarazione di inizio attività; la CTR ha ritenuto valida la nomina del rappresentante fiscale anche se effettuata tramite tale comunicazione (dichiarazione di inizio attività / richiesta partita IVA).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, articolo 1, comma 4
Prevede che la richiesta di attribuzione della partita IVA possa comportare effetti immediati; la CTR ha ritenuto che l'incarico di rappresentante fiscale possa essere conferito contestualmente alla richiesta di partita IVA.
Codice di procedura civile, articoli 390 e 391
Regole processuali in base alle quali la rinuncia o la conciliazione delle parti determina l'estinzione del giudizio; l'atto di rinuncia con assenso della controparte ha determinato l'estinzione del ricorso e la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Per i soggetti non residenti il conferimento dell'incarico al rappresentante fiscale può, secondo consolidata interpretazione, avvenire anche tramite le comunicazioni previste per l'attribuzione della partita IVA (es. dichiarazione di inizio attività): non sempre è necessaria una lettera separata con data certa.
- In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione sulla mancata nomina formale del rappresentante, è fondamentale dimostrare documentalmente la comunicazione di inizio attività o la richiesta di partita IVA che evidenziva la nomina o l'indicazione del rappresentante.
- Per evitare contenziosi è comunque consigliabile conservare un atto formale di conferimento dell'incarico con data certa o, in alternativa, allegare la nomina alla documentazione di richiesta partita IVA in modo chiaro.
- La rinuncia al ricorso da parte dell'Amministrazione determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c.; ciò non equivale a una pronuncia sul merito della Corte di Cassazione ma rende definitivo l'esito favorevole al resistente e comporta normalmente la compensazione delle spese se concordata.
- Quando si valuta la possibilità di impugnare o resistere in simili controversie, considerare il rischio che l'Amministrazione possa rinunciare al ricorso: in tal caso il precedente provvedimento favorevole al contribuente rimane efficace.
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