Ordinanza n. 1451/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1390/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1390/2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito affermando che sarebbe in corso l’esecuzione della sentenza. Il TAR, non disponendo di documentazione comprovante l’eventuale pagamento delle somme dovute in base al giudicato, ha ritenuto necessario acquisire tale documentazione. A tal fine ha onerato il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio IV – Ambito territoriale di Agrigento e il Dirigente dell’Istituto Enrico Fermi di Aragona di depositare la documentazione mediante PAT entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto incombenti istruttori, riservando ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. In particolare, ha ordinato l’acquisizione della documentazione comprovante l’eventuale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 luglio 2026. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l’ordinanza anche ai dirigenti onerati e al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento.
Norme richiamate
artt. 63 ss. c.p.a.
Il giudice amministrativo richiama le disposizioni sull’istruttoria processuale e dispone l’acquisizione della documentazione necessaria alla decisione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio è proposto per l’ottemperanza al giudicato; il TAR mantiene impregiudicata ogni decisione sulla domanda di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione afferma che l’esecuzione del giudicato è in corso ma non risulta documentato l’adempimento, il giudice può disporre l’acquisizione della prova documentale del pagamento o degli altri adempimenti dovuti, onerando gli uffici amministrativi competenti al deposito entro un termine stabilito.
- La disposizione di incombenti istruttori nel giudizio di ottemperanza non comporta una decisione anticipata sull’avvenuta violazione del giudicato, restando riservate alla successiva fase le pronunce in rito, nel merito e sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →