Cassazione Penale, Ordinanza n. 34119/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e non devoluto al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 dicembre 2024. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza la necessità di una diversa pronuncia favorevole all'imputato. La Corte ha però rilevato che il motivo era manifestamente generico, perché riguardava una questione non devoluta in appello: il giudizio di secondo grado era infatti limitato alla sola contestazione della recidiva. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La doglianza fondata su questa norma è stata ritenuta manifestamente generica, poiché relativa a una questione non devoluta in appello; il suo richiamo non è stato sufficiente a rendere specifico il motivo di ricorso.
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è coerente con la mancanza di specificità del motivo e con la deduzione di una questione non devoluta al giudice di appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente generico e non si confronta con il thema decidendum effettivamente devoluto nei gradi di merito.
- Non è ammissibile sollevare in cassazione una questione che non sia stata devoluta al giudice di appello, specie se il giudizio di secondo grado era limitato a un profilo specifico come la recidiva.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non supera il vaglio di ammissibilità se non è ancorata a una censura specifica e pertinente rispetto alle questioni effettivamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
Come è indicizzato
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