Ordinanza n. 465/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di gara e aggiudicazione dell'appalto specifico per il servizio di lavanderia industriale alla controinteressata
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, gli atti della procedura di gara relativa all'affidamento biennale del servizio di lavanderia industriale per i presidi ospedalieri e i distretti aziendali dell'ASP di Trapani, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, conclusasi con l'aggiudicazione alla società controinteressata. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti di gara, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione definitiva e, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei singoli motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte. I motivi aggiunti sono stati notificati il 17 luglio 2026.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure né ha formulato una valutazione specifica sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha rilevato che la notificazione dei motivi aggiunti era avvenuta il 17 luglio 2026 e che, pertanto, non erano ancora maturati i termini a difesa necessari per la trattazione dell'istanza cautelare. Per mantenere integra la situazione controversa, ha prorogato la sospensione dei provvedimenti impugnati fino all'esito della nuova camera di consiglio fissata per l'8 settembre 2026, ore di rito, rinviando a tale udienza la definizione della fase cautelare. La regolazione delle spese è stata rinviata all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è trattata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; nel caso concreto il giudice ha rinviato la trattazione per la mancanza dei termini a difesa conseguente alla notificazione dei motivi aggiunti.
artt. 121 e 122 c.p.a.
ex artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza non decide tale domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti sono notificati in prossimità della camera di consiglio cautelare e non sono ancora maturati i termini a difesa, il giudice deve rinviare la trattazione dell'istanza cautelare per assicurare il contraddittorio.
- In presenza del rischio che, durante il rinvio della trattazione cautelare, gli effetti degli atti impugnati alterino irreversibilmente la situazione controversa, il giudice può prorogare la sospensione degli atti fino alla nuova camera di consiglio, mantenendo integra la res adhuc integra.
- La proroga interinale della sospensione in attesa della completa instaurazione del contraddittorio non implica, di per sé, una decisione definitiva sui motivi di ricorso né sull'effettiva fondatezza della domanda cautelare.
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