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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08154/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente che, secondo l'addebito disciplinare, si era appropriato di euro 1.300,00 prelevandoli dalla cassa del punto vendita a lui affidato per far fronte a esigenze personali. I giudici di merito hanno ritenuto legittimo il recesso, valorizzando la previsione del codice disciplinare aziendale che sanzionava con la massima misura l'appropriazione, nel luogo di lavoro, di beni o denaro aziendale o di terzi, anche di modico valore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato l'interpretazione della clausola disciplinare, sostenendo che il termine "appropriazione" dovesse essere letto in senso penalistico, coincidente con l'art. 646 c.p., e che quindi occorressero dolo specifico, distrazione e definitivo inadempimento dell'obbligo restitutorio; ha inoltre dedotto che il codice disciplinare, essendo inserito in un regolamento aziendale, andasse interpretato secondo buona fede e contro il predisponente; (2) ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 646 c.p., sostenendo che spettasse al datore di lavoro provare l'intento di profitto ingiusto e definitivo, mentre dagli atti emergeva semmai la volontà di restituzione; (3) ha lamentato la mancata considerazione del difetto dell'evento giuridico tipico e l'erronea applicazione di varie norme civilistiche e penali; (4) ha censurato la condanna alle spese di appello, invocando la complessità della fattispecie. La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, affermando che l'illecito disciplinare poteva essere integrato dalla sola condotta appropriativa rilevante sul piano del rapporto fiduciario, senza necessità di sovrapporre integralmente i requisiti della fattispecie penale di appropriazione indebita; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa. Ha escluso che, per configurare l'illecito disciplinare previsto dal codice aziendale, fosse necessario accertare tutti gli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita ex art. 646 c.p.; è sufficiente, invece, la condotta appropriativa idonea a ledere in modo grave il vincolo fiduciario e a giustificare la sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 2119 c.c. e della disciplina interna. Ha inoltre ritenuto non sindacabile, in sede di legittimità, la valutazione di merito sulla clausola disciplinare e inammissibile la censura sulle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alla rifusione delle spese di lite e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La fattispecie penale di appropriazione indebita non coincide automaticamente con l'illecito disciplinare; ai fini del licenziamento conta la condotta che incida sul rapporto fiduciario, senza necessità di tutti gli elementi tipici del reato.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione contro il predisponente della clausola disciplinare, ma la Corte non ha accolto tale lettura.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per invocare l'interpretazione secondo buona fede delle clausole ambigue del regolamento aziendale.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata violazione dell'onere della prova, poiché era sufficiente l'accertamento del fatto appropriativo ammesso dal lavoratore, senza prova del dolo specifico o della definitività dell'appropriazione.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme, ma senza incidere sull'esito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme, ma senza rilievo decisivo.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme, ma senza rilievo decisivo.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme, ma senza rilievo decisivo.

  • art. 2119 c.c.

    Costituisce il parametro della giusta causa di recesso, intesa come condotta che renda impossibile la prosecuzione del rapporto per rottura del vincolo fiduciario.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata respinta: la compensazione e la liquidazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti stretti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, co. 1 quater

    Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'illecito disciplinare che giustifica il licenziamento per giusta causa può essere integrato da una condotta appropriativa del lavoratore anche se essa non realizza integralmente la fattispecie penale corrispondente: ciò che rileva è la gravità della violazione dei doveri contrattuali e la lesione del vincolo fiduciario.
  • Nell'interpretare un codice disciplinare o una clausola di autonomia privata, la censura in cassazione deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo a quella adottata dal giudice di merito.
  • La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. è una nozione autonoma rispetto alla qualificazione penalistica del fatto: il recesso è legittimo quando la condotta del dipendente sia oggettivamente incompatibile con la prosecuzione del rapporto per la perdita di affidabilità futura.
  • In tema di prova, se il giudice di merito accerta e valorizza l'ammissione del lavoratore circa la condotta materiale contestata, non è necessario che il datore di lavoro dimostri ulteriori elementi tipici del reato invocato dal dipendente per contestare il licenziamento.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è molto limitato: la Corte può intervenire solo se le spese siano poste a carico della parte vittoriosa, mentre restano rimessi al giudice di merito la compensazione e la liquidazione entro i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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