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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13312/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un lavoratore agricolo aveva chiesto in giudizio il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012. La domanda era stata respinta in primo grado e poi in appello, perché il giudice di merito aveva ritenuto che il lavoratore fosse decaduto dall'impugnazione del provvedimento amministrativo con cui l'ente previdenziale lo aveva cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con conseguente perdita del diritto alla prestazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme in tema di elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e di onere della prova, sostenendo che l'iscrizione negli elenchi ha solo funzione probatoria e non costitutiva del rapporto assicurativo, sicché la decadenza dall'impugnazione amministrativa non avrebbe impedito l'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato e del correlato diritto all'indennità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che, dovendo essere accolto l'appello, l'ente avrebbe dovuto essere condannato alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando e ribadendo l'orientamento secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale. Ne consegue che, se il provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi non è impugnato nel termine decadenziale previsto, la decadenza, avente natura sostanziale, preclude definitivamente l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tale principio, è stata confermata; il secondo motivo, strettamente dipendente dall'esito del primo, non ha condotto a una diversa soluzione. Il ricorso è stato quindi respinto e l'INPS è rimasto vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 264/1949

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura non costitutiva dell'iscrizione negli elenchi agricoli

  • art. 12 R.D. n. 1249/1940

    richiamato dal ricorrente in tema di elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

  • L. n. 2248/1865, all. E

    richiamata dal ricorrente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio

  • art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970

    indicato dalla Corte come termine decadenziale per impugnare il provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi; il mancato rispetto preclude in modo definitivo il diritto alla prestazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato con il secondo motivo in tema di condanna alle spese in caso di soccombenza

Massime di principio

  • L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali agricole.
  • Il provvedimento amministrativo che esclude il lavoratore dagli elenchi agricoli deve essere impugnato nel termine decadenziale previsto dalla legge; in mancanza, la decadenza, avendo natura sostanziale, preclude definitivamente la domanda giudiziale di prestazione.
  • La funzione probatoria dell'iscrizione negli elenchi non elimina il carattere presupposto dell'iscrizione stessa ai fini della prestazione: l'INPS può disconoscere il rapporto anche in presenza di iscrizione, ma l'assenza di iscrizione non consente il riconoscimento della prestazione se l'esclusione non è stata tempestivamente contestata.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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