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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36143/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un programma edilizio cooperativo per la realizzazione di villette residenziali. La società cooperativa, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, aveva stipulato con un socio un primo contratto preliminare di assegnazione di una villa, nel quale era prevista la facoltà di intestare l'immobile, in sede di atto pubblico, ad altro nominativo da indicare. Successivamente fu stipulato un ulteriore preliminare che ribadiva tale possibilità; il terzo interessato sosteneva di essere stato immesso nel possesso della villa e di aver poi concluso con la cooperativa anche un distinto preliminare per un box pertinenziale. In giudizio la cooperativa chiese la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità per occupazione senza titolo e la restituzione dell'immobile; il convenuto domandò invece il trasferimento in suo favore della proprietà della villa ex art. 2932 c.c., sostenendo che l'operazione negoziale complessiva integrasse una cessione del contratto, oppure un contratto per persona da nominare o a favore di terzo, e che egli fosse quindi legittimato a ottenere l'adempimento nei confronti della cooperativa. Il Tribunale accolse la domanda del convenuto e trasferì l'immobile; la Corte d'appello, invece, accolse l'impugnazione della cooperativa, rigettò la domanda di trasferimento e condannò il convenuto alla restituzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia o erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte d'appello accolto la domanda di restituzione dell'immobile che, secondo lui, non era stata ritualmente riproposta in appello; 3) violazione degli artt. 2932, 1351, 1401, 1404, 1406, 1407, 1411 e 1362 ss. c.c., per non avere riconosciuto che la sequenza delle scritture e delle manifestazioni di volontà rendeva il ricorrente titolare del diritto alla sentenza costitutiva di trasferimento, anche perché la dichiarazione di nomina del terzo poteva essere validamente contenuta nella citazione o comunque desunta dall'atto introduttivo notificato per l'esecuzione del contratto; 4) erroneo rigetto delle domande subordinate contro il soggetto originario del preliminare, con riferimento a surrogazione e azione ex art. 2932 c.c.; 5) erroneo rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno, con dedotta violazione delle norme processuali sull'onere di allegazione e prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo alla giurisprudenza secondo cui, nel preliminare con riserva di nomina del terzo, la comunicazione della dichiarazione di nomina può provenire anche dal terzo nominato e può essere desunta dall'atto di citazione notificato all'altro contraente per l'esecuzione del contratto; pertanto la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del terzo costituiva valida comunicazione della nomina e rendeva errata la negazione della sua legittimazione sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello era specifico e la Corte d'appello, riportando analiticamente i motivi di gravame, ha implicitamente escluso la genericità dell'impugnazione.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva di trasferimento può essere chiesta dal soggetto che risulti legittimato in forza della corretta operatività della riserva di nomina del terzo.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina dei preliminari collegati al trasferimento immobiliare.

  • art. 1401 c.c.

    La dichiarazione di nomina del terzo può essere validamente effettuata e comunicata secondo le regole del contratto per persona da nominare.

  • art. 1404 c.c.

    La nomina del terzo produce l'effetto di far subentrare il terzo nella posizione contrattuale nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità della vicenda alla cessione del contratto.

  • art. 1407 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di consenso del contraente ceduto e disciplina della cessione del contratto.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'alternativa qualificazione come contratto a favore di terzo.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    La sequenza delle scritture doveva essere interpretata secondo i canoni ermeneutici contrattuali per individuare la volontà comune delle parti.

  • art. 2900 c.c.

    Richiamato nelle domande subordinate per l'esercizio surrogatorio dei diritti verso la cooperativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la doglianza di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla domanda restitutoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. nella censura di errata valutazione delle prove e degli oneri allegatori.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. nella censura di errata valutazione delle prove e degli oneri allegatori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova sulle domande subordinate e sulle circostanze poste a fondamento delle pretese.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la domanda di restituzione non fosse stata ritualmente riproposta in appello.

Massime di principio

  • Nel preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo da parte del promissario acquirente, la dichiarazione di nomina può essere validamente comunicata all'altro contraente anche dal terzo nominato.
  • La dichiarazione di nomina può risultare non solo da una formale comunicazione separata, ma anche dall'atto di citazione notificato all'altro contraente quando questo sia diretto all'esecuzione del contratto.
  • Se il terzo ha validamente esercitato la facoltà di nomina ed è divenuto il soggetto legittimato alla prestazione, egli può agire per la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nei confronti del promittente venditore/assegnante.
  • Nel giudizio di appello, l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del gravame è infondata quando la Corte territoriale abbia esposto analiticamente i motivi d'appello, da ciò desumendosi la chiarezza e specificità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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