Cassazione Civile, Ordinanza n. 14427/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo depositato da entrambe le parti e della richiesta congiunta di definizione della lite. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione della volontà concorde delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi all'IVA per gli anni 2003 e 2004, con i quali l'Ufficio contestava a una società l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e recuperava l'IVA indebitamente detratta sull'acquisto di autovetture. Dopo un primo contenzioso con esiti alterni, il giudizio è proseguito in cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato un accordo conciliativo fuori udienza, sottoscritto da entrambe, e l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ai sensi dell'art. 48, comma 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. n. 546/1992
La conciliazione fuori udienza, se intervenuta e documentata con accordo sottoscritto da entrambe le parti, consente la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel processo tributario, le parti depositano un accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto da entrambe, il giudice deve prendere atto della definizione consensuale della lite e dichiarare l'estinzione del processo.
- La richiesta congiunta di estinzione per conciliazione rende superflua ogni ulteriore decisione sul merito della pretesa tributaria impugnata.
- In presenza di cessazione della materia del contendere derivante da accordo conciliativo, la compensazione delle spese può essere disposta in coerenza con la volontà comune delle parti.
Come è indicizzato
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