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Sentenza

Sentenza del 08/10/2020 n. 21701 - Corte di Cassazione

Tributi - IRES - Società sportive - Cessione a costo "zero" dei diritti alle prestazioni sportive dei giocatori - Disciplina dei rapporti tra società e atleti professionisti - Minusvalenza - Deducibilità - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Recupero a tassazione di minusvalenze dichiarate dalla contribuente in relazione alla cessione a costo "zero" dei diritti alle prestazioni sportive di due calciatori (D. e D'A.) e contestazione delle quote di ammortamento iscritte sul costo originario degli atleti. L'Ufficio riteneva indeducibili le minusvalenze per mancanza di onerosità della cessione ai sensi dell'art. 101 TUIR (che rinvia all'art. 86) e riteneva errata la base di ammortamento, che avrebbe dovuto tener conto degli effettivi esborsi successivi (compartecipazione e riacquisto a prezzo inferiore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta rientra nello schema della cessione del contratto (art. 1406 c.c. e art. 5 l. n. 91/1981) e può generare plusvalenze o minusvalenze anche quando formalmente effettuata a costo "zero". Perciò le minusvalenze realizzate sono fiscalmente rilevanti e deducibili ai sensi dell'art. 101 TUIR. Quanto alla contestazione sulle quote di ammortamento, la Corte ha ritenuto corretta l'iscrizione operata dalla società: i proventi derivanti dall'operazione erano stati iscritti in bilancio e tassati, per cui non vi era danno erariale né ragione di ricalcolare la base ammortizzabile come proposto dall'Ufficio. Il ricorso è stato dunque respinto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto è lo schema interpretativo adottato per il trasferimento del rapporto di lavoro sportivo: il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione è trasferibile come un contratto, con conseguente possibile formazione di plusvalenze/minusvalenze.

  • legge n. 91 del 23 marzo 1981 (art. 3, art. 4, art. 5)

    "La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato..." (art.3); disposizioni circa forma scritta, deposito e cessione del contratto (art.4 e art.5).

    Regolamenta i rapporti fra club e atleti e consente la cessione del contratto fra società sportive: la cessione disciplinata dalla legge è riconosciuta come operazione unitaria e trasferibile.

  • art. 101, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "le minusvalenze dei beni relativi all'impresa... sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lett. a) e b) e 2"

    Le minusvalenze di beni d'impresa (anche immateriali come il diritto alle prestazioni sportive) sono deducibili se risultano realizzate secondo i criteri richiamati dall'art.86: quindi sono rilevanti fiscalmente quando la cessione è qualificata come cessione del contratto.

  • art. 86, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917/1986

    Attribuisce rilevanza fiscale alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso; la Corte estende l'applicazione a cessioni contrattuali di diritti sportivi anche se il corrispettivo pattuito è nominalmente zero, valutando l'onerosità nella reciproca imputazione di vantaggi e sacrifici.

  • art. 103 e art. 110 TUIR

    L'art.103 disciplina il costo ammortizzabile dei beni immateriali; l'art.110 contiene regole contabili per la determinazione del reddito. La Corte ha ricordato che l'Ufficio ha invocato impropriamente l'art.103, mentre le regole contabili (art.110) e la concreta contabilizzazione dei proventi sono determinanti per valutare la correttezza delle quote di ammortamento.

Massime di principio

  • La cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione sportiva si inquadra come cessione del contratto (art.1406 c.c.; art.5 l.91/1981) e può dare luogo a plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini fiscali.
  • L'onerosità di una cessione non si esaurisce nella previsione di un corrispettivo in denaro: anche una cessione "a costo zero" può essere qualificata come onerosa quando vi siano vantaggi e sacrifici reciproci (es. la cessionaria assume l'obbligo di pagare gli ingaggi che la cedente si libera).
  • Le minusvalenze così realizzate sono deducibili ai sensi dell'art.101 TUIR se la cessione è considerata realizzazione ai sensi dell'art.86 (il criterio è sostanziale ed economico, non meramente formale).
  • Nella verifica della base di ammortamento e della deducibilità delle quote, va considerata la concreta contabilizzazione: se i proventi derivanti dall'operazione sono stati iscritti e assoggettati a tassazione, non è corretto ridurre retroattivamente la base ammortizzabile in modo da provocare un doppio vantaggio o una duplicazione fiscale.
  • In controversie similari è fondamentale documentare la sostanza economica dell'operazione (flussi, obbligazioni assunte, vantaggi ceduti/assunti dalle parti) per dimostrare l'onerosità o la gratuità e per giustificare la rilevanza fiscale di plus/minusvalenze.
  • Per la valutazione fiscale prevale un approccio di buon senso economico: occorre considerare costi e benefici complessivi prodotti dall'operazione, non solo la forma o l'assenza di un corrispettivo espresso.

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