Ordinanza n. 364/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi medico-legali di inidoneità al servizio e conseguenti determinazioni di aspettativa per infermità
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma recante il giudizio di inidoneità, la determinazione di aspettativa per infermità adottata dal Comando Legione Carabinieri Calabria e la comunicazione relativa alla decorrenza dell’aspettativa dal 28 luglio 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, recante un nuovo giudizio di inidoneità, nonché la successiva determina del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti né le contestazioni tecnico-mediche articolate dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente fossero adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta la sospensione sostanziale degli atti impugnati; l’istanza cautelare è stata accolta esclusivamente ai fini della fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito, fissata al 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
le esigenze cautelari rappresentate dall’esponente siano adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la celere trattazione del merito del ricorso
La tutela cautelare può essere accordata fissando rapidamente l’udienza di merito, quando tale misura è ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, senza necessità di sospendere immediatamente l’efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
In presenza di dati personali relativi alla salute, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La diffusione del provvedimento deve essere limitata mediante oscuramento dei dati appartenenti a categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l’oscuramento disposto dalla segreteria in ogni ipotesi di diffusione della pronuncia.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando la celere fissazione dell’udienza di merito è ritenuta idonea a soddisfare le esigenze cautelari, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della trattazione accelerata della causa, senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso né determina, di per sé, l’annullamento o la sospensione degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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