Sentenza del 04/02/2015 n. 1962 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia del Territorio aveva revocato l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 per contratti di finanziamento a medio e lungo termine, recuperando imposta ipotecaria e di bollo. La CTR Lombardia, con sentenza n. 74/22/11 depositata il 14 aprile 2011, aveva riformato la decisione della CTP di Brescia e respinto il ricorso delle contribuenti, interpretando la clausola contrattuale che consentiva il recesso con preavviso di quindici giorni come idonea a permettere il recesso anche prima dei diciotto mesi richiesti dalla legge. In cassazione le contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato e dei principi di buona fede e affidamento, invocando precedenti sentenze relative ad altri contratti; 2) violazione delle norme tributarie e civilistiche sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che documenti e clausole contrattuali dimostrassero che il recesso era possibile solo dopo il periodo minimo legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché le sentenze invocate non erano state trascritte, e comunque infondato: i giudicati riguardavano rapporti contrattuali diversi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché i documenti asseritamente ignorati dalla CTR non erano stati riprodotti nel ricorso, sia perché le contribuenti proponevano una diversa interpretazione del contratto senza indicare puntualmente la violazione dei criteri legali, chiedendo un riesame del merito non consentito in cassazione. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR e il recupero tributario. Le contribuenti sono state condannate, in solido, a rimborsare all’Agenzia del Territorio 2.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 15, commi 1 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Il recesso, anche ad nutum, è possibile anche prima della scadenza minima richiesta dal D.P.R. 601 del 1973, art. 15.
Nel caso deciso, la clausola che consente il recesso con preavviso anche prima del decorso di diciotto mesi esclude che il finanziamento soddisfi il requisito temporale minimo per beneficiare del regime agevolato.
Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno invocato non è rilevante se si riferisce a rapporti contrattuali diversi da quello oggetto del giudizio; inoltre, chi lo deduce in cassazione deve riportare nel ricorso gli elementi necessari a verificarne contenuto e portata.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Deve essere anche evidenziato che col motivo all'esame le contribuenti non precisano in quale modo esattamente la CTR abbia violato le regole sull'interpretazione dei contratti e bensì si limitino a sostenere una interpretazione del contratto diversa e a sè favorevole secondo apprezzamenti il cui sindacato è in questa sede di legittimità precluso.
La censura per violazione di legge deve indicare in modo specifico quale regola legale sia stata violata. Non è sufficiente contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione del contratto, perché il riesame degli apprezzamenti interpretativi non compete alla Corte di cassazione.
Art. 1362 ss. c.c., in particolare artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c.
Deve essere anche evidenziato che col motivo all'esame le contribuenti non precisano in quale modo esattamente la CTR abbia violato le regole sull'interpretazione dei contratti e bensì si limitino a sostenere una interpretazione del contratto diversa e a sè favorevole secondo apprezzamenti il cui sindacato è in questa sede di legittimità precluso.
Le regole civilistiche di interpretazione contrattuale possono essere fatte valere in cassazione solo indicando puntualmente l’errore nell’applicazione di uno o più criteri legali; la mera richiesta di preferire una lettura contrattuale alternativa è inammissibile.
Art. 116 c.p.c. e art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione richiama queste disposizioni nell’ambito del motivo relativo alla valutazione delle prove, ma dichiara la censura inammissibile perché i documenti che la CTR avrebbe ignorato non erano stati riprodotti nel ricorso e non era stato specificato il concreto errore imputato al giudice.
Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e art. 97 Cost.
Le disposizioni sono state invocate dalle contribuenti a sostegno dell’eccezione di giudicato e dei principi di buona fede e affidamento, ma la Corte non ne ha svolto un’autonoma interpretazione, avendo escluso la rilevanza dei giudicati relativi a rapporti contrattuali diversi.
Massime di principio
- Per beneficiare dell’agevolazione prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine, il contratto deve rispettare il requisito temporale minimo stabilito dalla legge; una clausola che consenta il recesso anticipato può escludere tale requisito.
- In cassazione, chi invoca un giudicato esterno o documenti decisivi deve riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificarne direttamente la portata.
- Un giudicato formatosi su un diverso contratto o rapporto non si estende automaticamente a una controversia analoga: occorre che vi sia identità del rapporto giuridico rilevante.
- La censura relativa all’interpretazione di un contratto deve indicare quale specifico criterio legale sia stato violato; non basta proporre una lettura alternativa più favorevole, poiché la rivalutazione del merito è preclusa in cassazione.
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