Cassazione Penale, Sentenza n. 2473/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma della confisca patrimoniale: Sarli Michele contestava la motivazione e chiedeva una diversa delimitazione temporale della pericolosità sociale (sostenendo che la pericolosità fosse terminata nel 2015 e che l'episodio del 2020 fosse isolato) e negava la sproporzione tra risorse lecite e spese per gli anni 2017-2018; Sarli Lucia e Messina Anna Maria, in qualità di terze interessate, deducevano l'assenza di sproporzione per il 2017 (acquisto quote Luxury s.r.l.s.) e la liceità delle provviste usate per l'acquisto della BMW nel 2018 (prestito e somme della madre). Tutti i ricorrenti lamentavano vizi di motivazione e chiedevano, in alcuni punti, rinnovazione istruttoria o esclusione del vincolo ablatorio su specifici beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, ai sensi della normativa e della giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità sui provvedimenti di misure di prevenzione è limitato alle violazioni di legge e che i censure di mera motivazione sono inammissibili salvo carenza assoluta o motivazione meramente apparente. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che aveva riconosciuto la pericolosità sociale e la sproporzione tra risorse lecite e acquisti nel periodo di pericolosità, individuando elementi indiziari (contesto temporale, antieconomicità dell'attività, ruolo di prestanome, presenza di indizi di attività di spaccio e rinvenimento di armi e strumenti) e ha ritenuto inutili i supplementi istruttori richiesti. Ha confermato la legittimità della confisca e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011
art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; pertanto il giudizio di legittimità non può sindacare la motivazione se non quando questa sia del tutto carente o meramente apparente.
L. 27 dicembre 1956, n. 1423
Riferimento normativo storico che conferma il principio che limita il sindacato in cassazione sulle misure di prevenzione, richiamato per continuità normativa.
L. 31 maggio 1965, n. 575
Ulteriore richiamo alla disciplina delle misure di prevenzione che storicamente ha stabilito limiti al controllo di merito in sede di legittimità.
Corte Costituzionale
Ha ritenuto costituzionalmente compatibile il regime che limita il sindacato di cassazione sui provvedimenti di prevenzione, confermando la possibilità di esaminare la motivazione solo se manifestamente carente o priva dei minimi requisiti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge: censure di merito e di motivazione sono in larga misura inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
- La confisca di prevenzione può fondarsi sulla sproporzione tra risorse lecite e acquisti nel periodo di pericolosità: tale sproporzione costituisce presunzione di illiceità che il proposto deve provare di aver superato con prove di lecita origine delle risorse.
- La pericolosità sociale ha anche valenza temporale: per la pericolosità generica si possono colpire i beni acquistati durante il periodo in cui la pericolosità si è manifestata; per la pericolosità qualificata il giudice deve determinare l'arco temporale rilevante in modo coerente con i precedenti e le condotte.
- Le argomentazioni difensive che prospettano acquisti leciti (es. quote societarie a basso costo, prestiti esterni, donazioni) devono essere adeguatamente documentate nel merito; in cassazione manca spazio per rinnovare istruttorie se la corte territoriale ha motivato il rigetto come non necessario o infondato.
- Se la Corte territoriale fornisce motivazione congrua (contesto temporale, antieconomicità dell'investimento, ruolo di prestanome, riscontri indiziari) è difficile ottenere revoca della confisca in sede di cassazione.
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