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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2473/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma della confisca patrimoniale: Sarli Michele contestava la motivazione e chiedeva una diversa delimitazione temporale della pericolosità sociale (sostenendo che la pericolosità fosse terminata nel 2015 e che l'episodio del 2020 fosse isolato) e negava la sproporzione tra risorse lecite e spese per gli anni 2017-2018; Sarli Lucia e Messina Anna Maria, in qualità di terze interessate, deducevano l'assenza di sproporzione per il 2017 (acquisto quote Luxury s.r.l.s.) e la liceità delle provviste usate per l'acquisto della BMW nel 2018 (prestito e somme della madre). Tutti i ricorrenti lamentavano vizi di motivazione e chiedevano, in alcuni punti, rinnovazione istruttoria o esclusione del vincolo ablatorio su specifici beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, ai sensi della normativa e della giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità sui provvedimenti di misure di prevenzione è limitato alle violazioni di legge e che i censure di mera motivazione sono inammissibili salvo carenza assoluta o motivazione meramente apparente. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che aveva riconosciuto la pericolosità sociale e la sproporzione tra risorse lecite e acquisti nel periodo di pericolosità, individuando elementi indiziari (contesto temporale, antieconomicità dell'attività, ruolo di prestanome, presenza di indizi di attività di spaccio e rinvenimento di armi e strumenti) e ha ritenuto inutili i supplementi istruttori richiesti. Ha confermato la legittimità della confisca e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 10, comma 3; art. 27, comma 2

    Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; pertanto il giudizio di legittimità non può sindacare la motivazione se non quando questa sia del tutto carente o meramente apparente.

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1423

    Riferimento normativo storico che conferma il principio che limita il sindacato in cassazione sulle misure di prevenzione, richiamato per continuità normativa.

  • L. 31 maggio 1965, n. 575

    Ulteriore richiamo alla disciplina delle misure di prevenzione che storicamente ha stabilito limiti al controllo di merito in sede di legittimità.

  • Corte Costituzionale

    Ha ritenuto costituzionalmente compatibile il regime che limita il sindacato di cassazione sui provvedimenti di prevenzione, confermando la possibilità di esaminare la motivazione solo se manifestamente carente o priva dei minimi requisiti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge: censure di merito e di motivazione sono in larga misura inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
  • La confisca di prevenzione può fondarsi sulla sproporzione tra risorse lecite e acquisti nel periodo di pericolosità: tale sproporzione costituisce presunzione di illiceità che il proposto deve provare di aver superato con prove di lecita origine delle risorse.
  • La pericolosità sociale ha anche valenza temporale: per la pericolosità generica si possono colpire i beni acquistati durante il periodo in cui la pericolosità si è manifestata; per la pericolosità qualificata il giudice deve determinare l'arco temporale rilevante in modo coerente con i precedenti e le condotte.
  • Le argomentazioni difensive che prospettano acquisti leciti (es. quote societarie a basso costo, prestiti esterni, donazioni) devono essere adeguatamente documentate nel merito; in cassazione manca spazio per rinnovare istruttorie se la corte territoriale ha motivato il rigetto come non necessario o infondato.
  • Se la Corte territoriale fornisce motivazione congrua (contesto temporale, antieconomicità dell'investimento, ruolo di prestanome, riscontri indiziari) è difficile ottenere revoca della confisca in sede di cassazione.

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