Ordinanza n. 210/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di respingimento alla frontiera a carico del ricorrente emesso dall’Ufficio Polizia di Frontiera -OMISSIS- -OMISSIS- il 19.11.2025 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dall'Ufficio Polizia di Frontiera il 19 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il respingimento alla frontiera, chiedendone anche la sospensione cautelare. L'amministrazione ha rappresentato e documentato che il ricorrente era stato destinatario, nel 2016, di un decreto di espulsione prefettizio con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, eseguito volontariamente il 3 giugno 2025 mediante partenza per la Cina. Il ricorrente risultava inoltre segnalato, dal 6 giugno 2025, ai fini della non ammissione nell'area Schengen, perché ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro. Il provvedimento di respingimento è stato contestato sotto il profilo della legittimità, ma l'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi dedotti. È stata inoltre prospettata la rilevanza di un nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato il 30 aprile 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il precedente decreto di espulsione, la sua esecuzione volontaria e la successiva segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen costituissero elementi idonei a fondare il respingimento alla frontiera ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 286/1998. Ha considerato il provvedimento sufficientemente motivato, poiché redatto sul modello uniforme previsto dal Regolamento (UE) 2016/399, Allegato V, Parte B, con espresso contrassegno delle motivazioni alle lettere H e I, ritenute idonee a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico dell'amministrazione. Ha escluso la rilevanza cautelare del nulla osta al ricongiungimento familiare, in quanto successivo all'espulsione del 2016 e comunque non ostativo rispetto alla successiva esecuzione volontaria dell'espulsione. Non è stata ravvisata la necessità di una misura cautelare; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998
gli stranieri espulsi (…) e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
La disposizione vieta l'ingresso nel territorio dello Stato e impone il respingimento alla frontiera degli stranieri espulsi o segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione per i gravi motivi indicati dalla norma.
Regolamento (UE) 2016/399, Allegato V - Parte B
Il modello uniforme Schengen di provvedimento di respingimento, con le motivazioni espressamente contrassegnate, può soddisfare l'esigenza di motivazione dell'atto quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare; nel caso concreto, non ricorrendo sufficienti presupposti cautelari, l'istanza è stata respinta.
Massime di principio
- La presenza di un precedente decreto di espulsione, volontariamente eseguito, unitamente a una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione per ragioni di ordine pubblico o sicurezza, è idonea a sostenere il respingimento alla frontiera ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 286/1998, salvo diversa dimostrazione in ordine alla persistenza o alla legittimità dei presupposti della segnalazione.
- Un provvedimento di respingimento redatto sul modello uniforme previsto dall'Allegato V, Parte B, del Regolamento (UE) 2016/399 è sufficientemente motivato quando le specifiche causali sono espressamente contrassegnate e consentono di ricostruire l'iter logico-giuridico dell'amministrazione.
- Il possesso di un nulla osta al ricongiungimento familiare non rende, di per sé, irrilevante un precedente decreto di espulsione successivamente eseguito volontariamente, né impedisce il respingimento fondato su una segnalazione Schengen ai fini della non ammissione.
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