Cassazione Penale, Sentenza n. 623/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che confermava la condanna in abbreviato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla gestione e alle operazioni finanziarie della Greensaving s.r.l. Il ricorrente deduceva, tra gli altri, vizi di motivazione e violazioni di legge: mancato rinvenimento e possibile vendita degli impianti eolici (capo 1.9); inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 63 co.2 c.p.p.; inesistenza del dolo o buona fede genetica in relazione a finanziamenti senza contropartita (capi 1.1 e 1.2); mancanza del dolo specifico per la bancarotta documentale; rapporto di mera formalità (teste di legno) e responsabilità del vero dominus; errata valutazione dell'aggravante per danno patrimoniale rilevante ex art. 219 l.fall.; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; errori nel calcolo della pena e presunta violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo in parte infondato e in parte inammissibile, e ha confermato la sentenza impugnata nella sostanza. Motivazioni principali: impossibilità per la Cassazione di rivedere i fatti e le valutazioni probatorie del merito; le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza non erano inutilizzabili perché non sussistevano indizi di reità preesistenti rispetto all'assunzione delle sommarie informazioni; le operazioni contestate (bonifici, finanziamenti infruttiferi, ecc.) costituiscono valide forme di distrazione patrimoniale idonee a depauperare il patrimonio sociale e a integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la bancarotta documentale è stata ritenuta con dolo generico logicamente desunto dal quadro complessivo; la qualificazione dell'aggravante ex art. 219 l.fall. e la dosimetria della pena erano adeguatamente motivate; i motivi nuovi sono inammissibili. Conseguenze: rigetto del ricorso, conferma della condanna di merito (pena complessiva confermata), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rifusione delle spese d'ufficio.
Norme richiamate
art. 63 c.p.p.
L'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni presuppone che a carico del dichiarante sussistessero, prima dell'escussione, precisi indizi di reità; in mancanza di tali indizi le dichiarazioni possono essere utilizzate. La Corte ha ritenuto che, al momento delle audizioni, non erano presenti indizi sufficienti a caratterizzare i soggetti come indagati.
art. 216 legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Riferito alla bancarotta fraudolenta documentale: il dolo generico può essere desunto logicamente dall'accertata responsabilità per fatti di bancarotta patrimoniale, atteso che l'irregolare tenuta delle scritture è funzionale all'occultamento di atti distrattivi.
art. 219 legge fallimentare
art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare
Prevede la disciplina della continuazione/aggregazione delle condotte fallimentari e la possibilità di aumenti sanzionatori. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per l'entità del danno (somme distratte complessivamente elevate) e ha confermato l'aumento operato in sede di merito.
art. 81, comma secondo, c.p.
Norma generale sulla continuazione; la Corte ha chiarito che la specifica disciplina della continuazione fallimentare (art. 219 l.fall.) è peculiare e non si applica meccanicamente la disciplina ordinaria dell'art. 81 cpv.
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche: la loro valutazione è rimessa al giudice di merito; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in considerazione della gravità delle condotte.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che dispone la condanna alle spese di giudizio: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione.
art. 545-bis c.p.p.
Riferita alla detenzione domiciliare sostitutiva applicata in una precedente condanna; la Corte ha ritenuto che la nuova determinazione della pena per effetto di riconosciuta continuazione non viola necessariamente il divieto di reformatio in peius.
art. 648-bis c.p. e d.lgs. n. 74/2000
art. 648-bis c.p.; artt. 8 e 2 d.lgs. n. 74/2000
Norme citate nel contesto dei procedimenti connessi (riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti); rilevanti per l'analisi preliminare sull'esistenza o meno di indizi a carico dei terzi auditi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: le rivalutazioni probatorie del merito sono precluse, salvo vizi di legge nella motivazione o violazioni processuali rilevanti.
- L'inutilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 co.2 c.p.p. richiede che, prima dell'escussione, sussistessero indizi di reità non equivoci a carico dell'escusso; la mera partecipazione a controlli amministrativi non basta.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si configura quando si realizza un distacco di beni o risorse dal patrimonio sociale senza contropartita utile, idoneo a depauperare il patrimonio e a mettere a rischio i creditori, indipendentemente dalla forma negoziale adottata.
- La restituzione parziale o successiva di somme non elimina automaticamente la responsabilità penale: per escludere l'elemento materiale è necessaria la riparazione integrale prima dell'apertura della procedura concorsuale.
- Il dolo generico in relazione alla bancarotta documentale può essere logicamente presunto dal quadro complessivo di operazioni distrattive e dalla funzione occultativa delle irregolarità contabili.
- La circostanza aggravante prevista dall'art. 219 l.fall. (continuazione/entità del danno) richiede valutazione complessiva e può legittimare aumenti di pena correttamente motivati; la sua disciplina è peculiare rispetto alla continuazione ordinaria.
- Il ricorso per cassazione che censuri l'utilizzabilità di prove deve anche indicare l'incidenza che l'eventuale esclusione avrebbe sulla prova di resistenza; altrimenti la censura è aspecifica e inammissibile.
- Motivi nuovi o ampliativi della stessa materia presentati tardivamente sono spesso inammissibili, soprattutto se ripetono o rielaborano censure già ritenute infondate o inammissibili in origine.
- La determinazione della pena in appello, anche se peggiora la posizione dell'imputato rispetto a una misura sostitutiva applicata in primo grado, non costituisce automaticamente violazione del divieto di reformatio in peius quando la rinnovata determinazione è richiesta dall'appellante o derivante dal riconoscimento di continuazione fra procedimenti.
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