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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05954/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Due avvocati avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività svolta in favore del debitore. Quest'ultimo aveva proposto opposizione con ricorso richiamando sia l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 sia l'art. 702-bis c.p.c. Il Tribunale aveva ritenuto che le prestazioni fossero esclusivamente stragiudiziali e, quindi, non assoggettabili al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011; aveva inoltre escluso la conversione del rito e dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, assumendo che il ricorso fosse stato depositato nei termini ma notificato oltre il termine rilevante. Il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il rito speciale può essere convertito in ordinario; (2) violazione degli artt. 156, 641, 645 c.p.c., art. 4 e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, deducendo che l'opposizione non poteva dirsi tardiva se tempestivamente depositata in forma di ricorso e poi notificata con il decreto nei termini concessi; (3) violazione dell'art. 101 c.p.c. per decisione su una questione di tardività non previamente sottoposta al contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui censuravano la declaratoria di inammissibilità per tardività. Ha affermato che, per le opposizioni a decreto ingiuntivo relative a compensi professionali non soggetti al rito speciale dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'opponente può utilizzare anche il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.; quando l'opposizione sia proposta con ricorso che richiami tale rito, il giudice deve qualificarla secondo la disciplina effettivamente applicabile e verificare la tempestività con riferimento al deposito del ricorso, non già alla notifica come nel rito ordinario a citazione. L'ordinanza del Tribunale di Genova è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in composizione monocratica, affinché esamini l'opposizione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Il rito sommario speciale previsto dalla norma si applica alle domande di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali civili; non si estende ai compensi per attività stragiudiziale.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150/2011

    La disposizione non esclude la conversione del rito quando la controversia sia stata promossa in forme diverse da quelle previste; il giudice deve disporre il mutamento del rito.

  • art. 156 c.p.c.

    Non è la base per negare la conversione del rito nel caso esaminato.

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine per l'opposizione va verificato secondo il rito concretamente applicabile; nel procedimento sommario rileva il deposito del ricorso.

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito sommario di cognizione, ove compatibile con la controversia.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il procedimento sommario di cognizione è utilizzabile per l'opposizione quando la controversia rientra nella competenza del tribunale monocratico e non è assoggettata a un rito speciale diverso.

  • art. 101 c.p.c.

    Se il giudice rileva d'ufficio una questione decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Quando una domanda di liquidazione compensi professionali non rientra nel rito speciale previsto per le prestazioni giudiziali civili, l'opposizione al decreto ingiuntivo può essere introdotta anche con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e non solo con citazione.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione, occorre fare applicazione del rito effettivamente prescelto e consentito dalla legge: se l'opposizione è proposta con ricorso nel procedimento sommario, il termine va controllato con riguardo al deposito del ricorso, non alla sua notificazione.
  • Il giudice deve qualificare correttamente l'azione in funzione della situazione dedotta, indipendentemente dall'etichetta formale usata dalla parte, applicando il rito appropriato e valutando la ritualità dell'atto secondo tale rito.
  • La questione di tardività rilevata d'ufficio dal giudice deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti, quando sia decisiva per la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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