Cassazione Civile, Ordinanza n. 20369/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sul pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, nel quale la Corte d'appello aveva in parte riformato la decisione di primo grado condannando gli eredi della parte datoriale al pagamento di una somma a titolo di tfr. La lavoratrice aveva poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello; tale ricorso, insieme al ricorso incidentale avversario, era stato rigettato dalla Cassazione. Successivamente la lavoratrice ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza della Corte di cassazione, deducendo quattro errori percettivi: (1) la Corte avrebbe erroneamente rappresentato i fatti relativi alla funzione degli assegni, attribuendo valore probatorio a una ricostruzione inesistente; (2) avrebbe confuso la doglianza sulla nullità della notifica dell'appello incidentale, ritenendo inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza nonostante, secondo la ricorrente, l'eccezione fosse stata puntualmente proposta; (3) avrebbe omesso di considerare che gli assegni erano stati prodotti in udienza e che era stata eccepita immediatamente la tardività della produzione; (4) avrebbe mal percepito la prova del pagamento delle spettanze, valorizzando gli assegni e le testimonianze in modo asseritamente illogico. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità della revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione. Ha affermato che la revocazione dei provvedimenti della Cassazione è ammessa solo per errore percettivo ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c., cioè per una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto incontestabilmente escluso o positivamente provato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia nella sentenza impugnata. Nessuno dei quattro motivi ha rispettato tale paradigma: alcuni denunciavano in realtà errori di valutazione o di ricostruzione del merito, altri si fondavano su atti non specificamente trascritti o localizzati nel ricorso originario, altri ancora contestavano la valutazione delle prove e non un errore percettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è consentita soltanto nel ristretto caso di errore percettivo previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o positivamente provato dagli atti, e non già in un errore di giudizio o di valutazione
art. 112 c.p.c.
richiamato solo come parametro della censura originaria di extrapetizione, non come fondamento dell'accoglimento della revocazione
art. 360 c.p.c.
richiamato nei motivi originari di cassazione e nella successiva revocazione, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza o perché dirette alla valutazione del merito
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di percezione dei fatti rientranti nell'art. 395 n. 4 c.p.c., non per contestare l'apprezzamento delle prove o la valutazione giuridica svolta dalla Corte.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste di svista materiale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti o delle prove già esaminate.
- Il motivo di revocazione è inammissibile quando si fonda su documenti o verbali non specificamente richiamati o localizzati nel precedente ricorso per cassazione, poiché la Corte di legittimità non può essere chiamata a rivalutare elementi non dedotti con precisione nel giudizio originario.
- La contestazione della inammissibilità per difetto di autosufficienza di un motivo di ricorso non può essere trasformata, in sede di revocazione, in un riesame del merito della stessa doglianza.
- L'errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso nella decisione impugnata; se il fatto è stato oggetto di discussione tra le parti, la revocazione non è lo strumento processuale utilizzabile.
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