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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20369/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio sul pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, nel quale la Corte d'appello aveva in parte riformato la decisione di primo grado condannando gli eredi della parte datoriale al pagamento di una somma a titolo di tfr. La lavoratrice aveva poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello; tale ricorso, insieme al ricorso incidentale avversario, era stato rigettato dalla Cassazione. Successivamente la lavoratrice ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza della Corte di cassazione, deducendo quattro errori percettivi: (1) la Corte avrebbe erroneamente rappresentato i fatti relativi alla funzione degli assegni, attribuendo valore probatorio a una ricostruzione inesistente; (2) avrebbe confuso la doglianza sulla nullità della notifica dell'appello incidentale, ritenendo inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza nonostante, secondo la ricorrente, l'eccezione fosse stata puntualmente proposta; (3) avrebbe omesso di considerare che gli assegni erano stati prodotti in udienza e che era stata eccepita immediatamente la tardività della produzione; (4) avrebbe mal percepito la prova del pagamento delle spettanze, valorizzando gli assegni e le testimonianze in modo asseritamente illogico. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità della revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione. Ha affermato che la revocazione dei provvedimenti della Cassazione è ammessa solo per errore percettivo ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c., cioè per una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto incontestabilmente escluso o positivamente provato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia nella sentenza impugnata. Nessuno dei quattro motivi ha rispettato tale paradigma: alcuni denunciavano in realtà errori di valutazione o di ricostruzione del merito, altri si fondavano su atti non specificamente trascritti o localizzati nel ricorso originario, altri ancora contestavano la valutazione delle prove e non un errore percettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è consentita soltanto nel ristretto caso di errore percettivo previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o positivamente provato dagli atti, e non già in un errore di giudizio o di valutazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato solo come parametro della censura originaria di extrapetizione, non come fondamento dell'accoglimento della revocazione

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei motivi originari di cassazione e nella successiva revocazione, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza o perché dirette alla valutazione del merito

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di percezione dei fatti rientranti nell'art. 395 n. 4 c.p.c., non per contestare l'apprezzamento delle prove o la valutazione giuridica svolta dalla Corte.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste di svista materiale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti o delle prove già esaminate.
  • Il motivo di revocazione è inammissibile quando si fonda su documenti o verbali non specificamente richiamati o localizzati nel precedente ricorso per cassazione, poiché la Corte di legittimità non può essere chiamata a rivalutare elementi non dedotti con precisione nel giudizio originario.
  • La contestazione della inammissibilità per difetto di autosufficienza di un motivo di ricorso non può essere trasformata, in sede di revocazione, in un riesame del merito della stessa doglianza.
  • L'errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso nella decisione impugnata; se il fatto è stato oggetto di discussione tra le parti, la revocazione non è lo strumento processuale utilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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