Cassazione Penale, Sentenza n. 04640/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del Tribunale civile di Genova che aveva rigettato la richiesta di liquidazione degli onorari del difensore per l'attività svolta nell'opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 75 d.P.R. 115/2002, sostenendo che l'attività svolta in sede di opposizione rientra nelle "procedure derivate e accidentali" comprese nell'ammissione al patrocinio, e pertanto il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi per tale attività.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha rilevato che, sebbene l'art. 75 d.P.R. 115/2002 preveda che l'ammissione al patrocinio sia efficace anche per le procedure derivate (quali l'opposizione al rigetto), la domanda di liquidazione degli onorari deve essere proposta davanti al giudice competente per la fase o il grado del processo in cui l'attività è stata svolta, ai sensi dell'art. 83 d.P.R. 115/2002. Poiché la competenza a liquidare spetta al giudice della fase principale (o a quello che ha proceduto), e non al giudice davanti al quale è stata presentata la richiesta erroneamente nel caso di specie, il ricorso non poteva ottenere accoglimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 75
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse
La Corte conferma che l'ammissione al patrocinio opera anche sulle procedure derivate e accidentali (quale l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione) estendendo al difensore il diritto alla liquidazione per l'attività svolta in tali procedure.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 83
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento... la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto... il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione
La norma attribuisce la competenza a liquidare al giudice della fase o del grado cui si riferisce la richiesta: è quel giudice che è in grado di valutare la "natura dell'impegno professionale" e quindi fissare i compensi. La previsione sul decreto di pagamento contestuale alla chiusura della fase (comma 3-bis) riguarda il momento della liquidazione, non la competenza.
Modifica l'art. 83 d.P.R. 115/2002; la Corte richiama tale modifica per ricordare la disciplina aggiornata sulla liquidazione dei compensi e sulla competenza del giudice che procede.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 82
Il criterio di liquidazione previsto ("natura dell'impegno professionale") può essere valutato compiutamente solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta, giustificando la competenza del giudice della fase o del grado interessato.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato copre anche le procedure derivate e accidentali connesse al procedimento principale, comprese le opposizioni al rigetto dell'istanza.
- Il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta in un procedimento derivato (es. opposizione) sussiste se l'ammissione al patrocinio copre quella attività, ma la domanda di liquidazione va proposta davanti al giudice competente per la fase o il grado in cui l'attività è stata svolta.
- La competenza a liquidare non si determina dal luogo dove si presenta la richiesta, ma dal criterio sostanziale: il giudice che ha proceduto nella fase interessata (in modo da poter valutare la natura dell'impegno professionale).
- La norma che stabilisce il momento della liquidazione (es. decreto emesso contestualmente alla chiusura della fase) non modifica la regola sulla competenza territoriale o funzionale del giudice chiamato a liquidare.
- Sul piano pratico, quando si ottiene l'ammissione al patrocinio a seguito di opposizione, il difensore dovrebbe verificare quale sia il giudice della fase principale che ha proceduto e, se necessario, chiedere la liquidazione davanti a quel giudice per evitare inammissibilità o rigetti per incompetenza.
- È importante distinguere le ipotesi in cui il difensore agisce in proprio per la tutela di un proprio diritto soggettivo (es. opposizione al decreto di pagamento) dalle azioni strumentali all'ammissione al patrocinio del patrocinato: solo nel secondo caso l'attività è ricompresa nella copertura dello Stato.
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