Sentenza n. 726/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di mancata licenza del primo ciclo scolastico - licenza media - dell'alunno -OMISSIS-, emesso dall'Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, il -OMISSIS-, pubblicato in pari data online sul sito della scuola, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di mancata licenza del primo ciclo scolastico, ossia di non ammissione del minore al successivo anno della scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato il provvedimento scolastico di mancata licenza del primo ciclo, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi. Il TAR aveva già respinto la domanda cautelare. Dopo la pubblicazione dell'ordinanza cautelare, la parte ricorrente non ha depositato per oltre tre anni alcuna memoria o istanza, neppure in vista dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Considerata la natura del provvedimento impugnato e l'assenza di una misura cautelare, il Collegio ha rilevato che il minore avrebbe dovuto comunque proseguire il ciclo di istruzione obbligatoria e avrebbe potuto nel frattempo concludere la scuola secondaria di primo grado. Previo avviso alle parti della possibile sopravvenuta carenza di interesse, il TAR ha quindi valutato se il comportamento processuale della ricorrente dimostrasse l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'assenza di qualsiasi iniziativa processuale della ricorrente per oltre tre anni dalla conclusione della fase cautelare, combinata con l'oggetto della controversia e con la mancata concessione della tutela cautelare, manifestasse in modo implicito ma inequivoco l'attuale disinteresse alla decisione nel merito. Il giudice ha inoltre affermato che la prova della sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dal comportamento della parte ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice [...] può desumere la prova della sopravvenuta carenza di interesse anche dal comportamento della parte ricorrente
La sopravvenuta carenza di interesse può essere accertata anche sulla base di un comportamento processuale omissivo, quando questo, valutato insieme alle circostanze della controversia, evidenzi inequivocabilmente il disinteresse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse
Prima di decidere sulla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata secondo le modalità dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata quando il comportamento processuale della parte, valutato insieme alla natura della controversia e agli eventi sopravvenuti, manifesti in modo implicito ma inequivoco il suo attuale disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
- L'inerzia processuale protratta per un periodo significativo dopo il rigetto della domanda cautelare può costituire elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse, purché sia coerente con l'oggetto della controversia e con l'evoluzione presumibile della situazione sostanziale.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse, deve previamente avvisare le parti e consentire loro di interloquire sulla questione.
Come è indicizzato
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