Sentenza del 01/03/2019 n. 6120 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di 14.341,00 euro versati a titolo di IRAP per il 2006, sostenendo di svolgere personalmente l'attività professionale, senza un'autonoma organizzazione e con beni strumentali e collaborazioni non eccedenti il minimo indispensabile. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato il rimborso ritenendo sufficiente, per dimostrare l'autonoma organizzazione, l'impiego di una segretaria e il sostenimento di determinate spese. A.S. ha impugnato la decisione per violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e per motivazione insufficiente o apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che l'impiego non occasionale di una segretaria dimostra l'utilizzo di lavoro altrui, ma non prova automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. La CTR avrebbe dovuto valutare concretamente tutti gli elementi del caso e spiegare quali risorse, oltre alla segretaria, eccedessero il minimo indispensabile.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, art. 2
Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per i lavoratori autonomi, l'IRAP non è dovuta in assenza di un'autonoma organizzazione. Tale requisito deve essere accertato concretamente e non può essere desunto automaticamente dalla sola presenza di una segretaria o dal sostenimento di spese.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di fatti decisivi o vizio della motivazione.
Il ricorrente ha denunciato sia la violazione della disciplina IRAP sia l'insufficienza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451
Il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
L'impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive, insieme all'uso di beni strumentali ordinari, non determina di per sé l'assoggettamento all'IRAP. Occorre verificare se l'organizzazione aggiunga un apparato produttivo autonomo rispetto all'attività personale del professionista.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre valutare in concreto l'autonoma organizzazione, considerando personale, beni strumentali, costi e modalità effettive di svolgimento dell'attività.
- La presenza di una sola segretaria, anche assunta stabilmente, non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: rilevano le mansioni svolte e l'eventuale eccedenza rispetto al supporto meramente esecutivo.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale quali elementi dimostrino che le risorse impiegate eccedano il minimo indispensabile; una motivazione generica o fondata su automatismi può essere cassata.
- Spese elevate o la presenza di collaboratori e beni strumentali non sono decisive isolatamente: devono essere analizzati per quantità, qualità, funzione e incidenza sull'autonomia organizzativa dell'attività.
- In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente dovrebbe documentare l'assenza di una struttura autonoma, le mansioni meramente esecutive dell'eventuale dipendente e l'uso di strumenti ordinari; l'Amministrazione deve invece dimostrare l'effettiva eccedenza organizzativa.
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