Sentenza del 28/01/2016 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Cessione ramo d'azienda - Valore dell'avviamento - Metodo valutativo - Insegna - Valore economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, in occasione della cessione di un ramo d'azienda. In particolare, era controverso il metodo valutativo da utilizzare ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 131/1986 e la rilevanza economica dell'insegna quale elemento idoneo a incidere sul valore dell'avviamento.
La decisione
La sentenza ha affermato che, in assenza di una specifica indicazione legislativa sul metodo da applicare, deve essere preferito il metodo estimativo, fondato sulla concreta valutazione economica dell'azienda o del ramo ceduto. Ha inoltre riconosciuto che l'insegna, in quanto segno distintivo dell'impresa, può avere un'apprezzabile rilevanza economica ed è assimilabile, sotto questo profilo, al marchio. Il testo fornito non indica espressamente l'esito processuale formale né quale parte abbia ottenuto l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma costituisce il riferimento per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro negli atti aventi a oggetto aziende o rami d'azienda. Nel silenzio della disposizione sul metodo concreto di valutazione dell'avviamento, la sentenza ritiene preferibile il metodo estimativo.
Massime di principio
- Quando la legge non prescrive uno specifico criterio per quantificare l'avviamento, è generalmente preferibile una valutazione estimativa concreta, basata sulle caratteristiche economiche effettive dell'azienda o del ramo ceduto.
- Nella stima dell'avviamento possono assumere rilievo non soltanto la clientela e la redditività, ma anche i segni distintivi dell'impresa, inclusa l'insegna, se dotata di autonoma rilevanza economica.
- L'insegna può essere valutata in modo analogo al marchio quando contribuisce alla riconoscibilità dell'impresa, all'attrazione della clientela e alla capacità dell'azienda di produrre reddito.
- Una contestazione del valore dell'avviamento dovrebbe essere supportata da elementi tecnici ed economici verificabili, come redditività, clientela, posizione commerciale, segni distintivi, prospettive di mercato e caratteristiche del ramo ceduto.
- La sola applicazione automatica di formule astratte o parametri standardizzati può risultare insufficiente se non riflette il valore economico concreto dell'azienda trasferita.
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