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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13474/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo all’anno d’imposta 2012, emesso nei confronti di una contribuente che svolgeva attività di produzione di oggetti in terracotta e che aveva dichiarato ricavi ritenuti non coerenti con gli studi di settore. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR, su appello dell’Agenzia, aveva riformato la decisione valorizzando: lo scostamento reiterato tra ricavi dichiarati e ricavi stimati; la perdurante antieconomicità dell’impresa; l’assenza di utili negli anni precedenti; incongruenze nei valori di redditività e nel margine operativo lordo; l’adeguatezza dello studio di settore all’attività concreta. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, deducendo: omessa o apparente motivazione della sentenza di appello; omessa pronuncia su eccezioni di nullità dell’avviso per difetto di motivazione; violazione delle norme sugli studi di settore e sulla motivazione dell’atto impositivo per mancata considerazione delle giustificazioni rese nel contraddittorio, in particolare la crisi economica e l’isolamento del Comune dovuto al completamento dell’autostrada Messina-Palermo; omessa pronuncia sulla pretesa illegittimità della parte IVA; violazione del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000; violazione delle regole probatorie per mancato deposito dello studio di settore; omesso esame di un fatto decisivo; mancanza delle gravi incongruenze richieste per l’accertamento standardizzato; erronea condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza e all’omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e si era pronunciata sui punti essenziali. Ha inoltre ritenuto corretto l’uso degli studi di settore, richiamando il principio per cui essi integrano un sistema di presunzioni semplici che richiede il contraddittorio preventivo, nel quale grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria. Ha escluso che, nel caso concreto, le giustificazioni addotte fossero idonee a superare lo scostamento, anche perché l’Ufficio aveva considerato la situazione territoriale e lo studio includeva correttivi anticrisi. Ha poi escluso l’applicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, trattandosi di controllo a tavolino presso gli uffici. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, per improprio tentativo di rivalutazione del merito e per mancata indicazione del fatto storico decisivo. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla mancanza di gravi incongruenze, perché non tempestivamente e specificamente riproposta in appello dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado. Ha infine rigettato la censura sulle spese, confermando la soccombenza e il diritto dell’Agenzia alla rifusione delle spese anche se difesa da propri funzionari. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza di appello non è nulla quando, pur concisa, consente di comprendere il fondamento della decisione e supera il minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione non consente di percepire il ragionamento decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul punto, anche implicitamente o sinteticamente.

  • d.l. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3

    Gli studi di settore possono fondare l’accertamento solo come presunzioni semplici che richiedono contraddittorio e riscontro di grave incongruenza.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Legittima l’accertamento induttivo in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L’atto impositivo deve essere motivato in modo da rendere comprensibile la pretesa e le ragioni del suo fondamento.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    In materia IVA è ammesso l’accertamento induttivo secondo le regole e le garanzie procedimentali richiamate dalla giurisprudenza unionale.

  • artt. 2729 e 2697 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; il contribuente, nel contraddittorio, deve provare le circostanze che giustificano lo scostamento dagli standard.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni opera solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non per i controlli a tavolino.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La norma non era applicabile al giudizio in esame, essendo introdotta solo per i giudizi successivi al 16 settembre 2022.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di cui al n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    L’appellato totalmente vittorioso in primo grado deve riproporre specificamente e tempestivamente in appello le questioni assorbite, altrimenti decade.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    La riproposizione delle questioni deve avvenire nel termine di costituzione in giudizio dell’appellato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza anche nel processo tributario.

  • art. 92 c.p.c.

    Non ricorrevano ragioni per derogare al principio di soccombenza.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    All’Amministrazione finanziaria vittoriosa spetta la liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari, con applicazione dei parametri forensi ridotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Gli studi di settore costituiscono uno strumento di presunzione semplice che diventa utilizzabile in modo pieno solo dopo il contraddittorio preventivo con il contribuente; in tale sede il contribuente deve allegare e provare le circostanze concrete che giustificano lo scostamento dai parametri.
  • L’avviso di accertamento fondato su studi di settore è legittimo se l’Ufficio spiega, anche sinteticamente, perché ritiene non attendibili le giustificazioni del contribuente e dimostra l’applicabilità concreta dello standard al caso specifico.
  • Il controllo a tavolino svolto presso gli uffici finanziari non è soggetto al termine dilatorio di 60 giorni previsto per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
  • Nel giudizio tributario il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato.
  • L’appellato totalmente vittorioso in primo grado deve riproporre in appello, in modo specifico e tempestivo, le eccezioni e questioni assorbite o non esaminate; in mancanza, esse non possono essere esaminate in cassazione.
  • Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza e l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche quando sia stata difesa da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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