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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1068/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, oltre che per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nella esecuzione della sentenza, con fissazione sin da ora di una somma di denaro per ogni violazione successiva del giudicato.

Giustizia amministrativa202400814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o ritardo nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1068/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 1068/2022, notificata e passata in giudicato, chiedendo anche il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione, la fissazione di una somma di denaro per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse o, comunque, la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere eseguito il giudicato. La ricorrente ha contestato l'integrale esecuzione, rilevando che il decreto di ricostruzione della carriera n. 433 del 22 marzo 2024 era successivo all'instaurazione del giudizio e che un precedente decreto del 10 ottobre 2023 disponeva soltanto la liquidazione delle spese processuali in favore del procuratore costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha dato integrale esecuzione al giudicato. In particolare, la dirigente scolastica ha adottato il decreto di ricostruzione della carriera n. 433 del 22 marzo 2024, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto e gli adempimenti conseguenti, riconoscendo alla ricorrente il diritto al pagamento delle differenze stipendiali oggetto della sentenza. L'esecuzione, sebbene successiva alla proposizione del ricorso, ha eliminato l'interesse attuale alla decisione sulla domanda di ottemperanza. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché l'esecuzione intervenuta rendeva non giustificata la fissazione di una somma per ulteriori violazioni o ritardi. È stata altresì respinta la domanda risarcitoria, non essendo stata fornita prova di un maggior danno concretamente subito dopo la pubblicazione della sentenza. Poiché l'esecuzione è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso, il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, ai sensi del comma 4, lett. e), di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, intervenuta l'esecuzione del giudicato, non sussistevano ulteriori violazioni o ritardi da sanzionare e non ne era giustificata la fissazione.

Massime di principio

  • L'esecuzione integrale del giudicato intervenuta nelle more del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'adempimento sia successivo alla proposizione del ricorso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone la permanenza di violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'intervenuta esecuzione integrale esclude la necessità di fissarla per il futuro.
  • Il risarcimento del danno per la tardiva esecuzione del giudicato richiede la prova di un danno ulteriore e concretamente verificatosi; il mero ritardo, in assenza di prova del maggior danno, non fonda la condanna risarcitoria.
  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeDanno da ritardo
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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