Ordinanza n. 81/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 17/03/2026.0268630.U del 17 marzo 2026 recante “Comunicazione di archiviazione per improcedibilità” con la quale l’Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla società ricorrente l’improcedibilità e la conseguente archiviazione del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) avviato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006 ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 28,09 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Ferrara denominato “Ferrara Cagnan”; - della nota prot. n. 04/03/2026.0202404.E-04/03/2026.0040465.U del 4 marzo 2026, adottata dall’ARPAE in data 4 marzo 2026, conosciuta in quanto allegata al superiore atto, recante “Comunicazione: proposta di improcedibilità dell’istanza” relativa all’istanza di PAUR presentata dalla ricorrente e relativa all’impianto “Ferrara Cagnan” NONCHÉ previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione per improcedibilità del procedimento PAUR relativo a un impianto agrivoltaico avanzato da 28,09 MW nel Comune di Ferrara, unitamente alla proposta di improcedibilità dell’istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione regionale di archiviazione per improcedibilità del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, avviato ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico denominato “Ferrara Cagnan” e delle relative opere connesse. È stata altresì impugnata la precedente comunicazione di ARPAE recante la proposta di improcedibilità dell’istanza. La ricorrente ha domandato la sospensione cautelare degli atti e, ove l’art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 fosse interpretato nel senso sostenuto dalle amministrazioni, ha prospettato la necessità di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale. Il giudice ha rilevato che le questioni giuridiche dedotte richiedono un approfondimento nella fase di merito, senza definirne in questa sede la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Pur ritenendo necessario un approfondimento delle questioni giuridiche nel giudizio di merito, ha ravvisato la prevalenza dell’interesse della ricorrente sotto il profilo del periculum in mora, limitatamente alla tutela dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete. A tal fine, ha disposto la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni prospettate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all’impianto agrivoltaico.
art. 11-quinquies d.lgs. 190/2024
La ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale per l’ipotesi di interpretazione della disposizione nel senso sostenuto dalle amministrazioni; l’ordinanza non definisce la questione nel merito.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e concessa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità dell’atto richiedono un approfondimento riservato al merito, il giudice può comunque accordare una tutela interinale qualora il periculum in mora risulti prevalente nel bilanciamento degli interessi.
- In un procedimento autorizzatorio relativo a un impianto energetico, la tutela cautelare può essere limitata alla conservazione dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, mediante sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione, nelle more della decisione di merito.
- La novità delle questioni giuridiche prospettate può giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio cautelare.
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