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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33900 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione, emesso in relazione al valore di diversi cespiti immobiliari. In primo grado l'avviso era stato annullato per carenza di motivazione; la CTR aveva invece ritenuto sufficiente la motivazione, confermando o rideterminando i valori per alcuni beni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la delimitazione dell'oggetto del giudizio d'appello, l'esclusione di un bene storico dalla base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l'esclusione delle sanzioni per alcuni immobili non ancora iscritti in catasto e la valutazione del momento in cui un fabbricato aveva perso il carattere pertinenziale o rurale. I contribuenti hanno proposto ricorsi incidentali, sostenendo soprattutto la genericità dell'appello dell'Agenzia e l'errata applicazione delle norme sulla valutazione automatica e sulla solidarietà d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e il secondo motivo limitatamente all'inclusione del bene storico nella base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale; ha rigettato gli altri motivi dell'Agenzia e tutti i ricorsi incidentali dei contribuenti. Ha stabilito che l'appello dell'Amministrazione, diretto a contestare la carenza di motivazione dell'avviso, era sufficientemente specifico e che la riforma della pronuncia di primo grado faceva rivivere l'intero atto impositivo, comprese le questioni di merito non esaminate. Ha inoltre affermato che l'esenzione prevista per i beni culturali ai fini dell'imposta di successione non si estende alle imposte ipotecaria e catastale. È stata invece confermata l'esclusione delle sanzioni per gli immobili dichiarati ma non ancora iscritti in catasto, quando il contribuente aveva richiesto l'attribuzione della rendita e il ritardo era imputabile all'Amministrazione. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per il ricalcolo delle imposte e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello è caratterizzato da effetto devolutivo pieno. L'onere di specificità è soddisfatto anche quando l'Amministrazione ripropone le ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo, contrapponendole alle motivazioni della sentenza di primo grado.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate

    La disposizione si riferisce all'appellato e non all'appellante. L'Amministrazione che abbia perso in primo grado per un vizio formale dell'atto non rinuncia alla pretesa sostanziale per il solo fatto di impugnare inizialmente quel profilo.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 12 e 13

    L'esenzione dei beni culturali vincolati opera ai fini dell'imposta sulle successioni, ma non si estende automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10

    Le imposte ipotecaria e catastale colpiscono il trasferimento dei beni anche quando l'imposta di successione sia esente o determinata in misura fissa; la base imponibile può essere individuata mediante il valore virtuale del bene secondo la disciplina dell'imposta parametro.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34

    La valutazione automatica catastale richiede che l'immobile sia effettivamente iscritto in catasto e dotato di rendita alla data rilevante. La mera dichiarazione del bene, senza iscrizione e attribuzione della rendita, non consente di applicare automaticamente tale criterio.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6-bis

    l'ufficio tecnico erariale ... invia all'ufficio del registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita ... senza applicazione di sanzioni

    Quando il contribuente ha richiesto tempestivamente l'attribuzione della rendita e l'iscrizione catastale non è avvenuta per inerzia dell'Amministrazione, possono essere richieste eventuali maggiori imposte, ma non applicate sanzioni.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36

    La solidarietà nel pagamento dell'imposta riguarda i coeredi; è esclusa per i legatari. La qualificazione del soggetto come coerede o legatario è quindi decisiva per stabilire l'obbligazione tributaria.

  • Statuto del contribuente, art. 6

    I principi di buona fede, collaborazione e acquisizione documentale da parte dell'Amministrazione impediscono di sanzionare il contribuente quando l'adempimento richiesto è stato correttamente avviato e il ritardo dipende dall'ufficio pubblico.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice può fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati e sulle prove prodotte. Nel caso concreto la documentazione sul cattivo stato del bene storico, non contestata dall'Agenzia, è stata validamente utilizzata per confermare il valore dichiarato.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, rendendone possibile il controllo. Censure generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione che impugna una sentenza sfavorevole per un vizio formale dell'avviso non rinuncia automaticamente ai profili sostanziali della pretesa; una volta eliminato il vizio formale, il giudice d'appello può esaminare anche le questioni di merito rimaste assorbite.
  • Il contribuente vittorioso in primo grado deve riproporre in modo chiaro e specifico tutte le contestazioni di merito che intende mantenere, anche quando la sentenza di primo grado abbia accolto il ricorso per una ragione preliminare.
  • Una stima dell'Amministrazione o dell'Ufficio tecnico non è inattendibile per il solo fatto di provenire da un soggetto collegato all'ente impositore; deve essere contestata con elementi tecnici e probatori concreti.
  • Le agevolazioni o esenzioni previste per l'imposta di successione non si estendono automaticamente ad altri tributi collegati, come le imposte ipotecaria e catastale, salvo una specifica previsione normativa.
  • La valutazione automatica basata sulla rendita catastale presuppone l'effettiva iscrizione catastale e l'attribuzione della rendita; la sola dichiarazione del bene non è sufficiente.
  • Le sanzioni possono essere escluse quando il contribuente ha adempiuto tempestivamente e il ritardo o l'omissione successiva dipende dall'Amministrazione, in applicazione dei principi di buona fede e collaborazione.
  • In Cassazione non è possibile sostituire la valutazione del giudice di merito con una nuova valutazione delle prove; le censure devono evidenziare specifiche violazioni di legge, omessi esami decisivi o motivazioni realmente illogiche.
  • La distinzione tra erede e legatario incide sulla responsabilità tributaria: il coerede può essere solidalmente obbligato, mentre il legatario è escluso dalla solidarietà prevista per i coeredi.

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