Sentenza del 19/12/2019 n. 33900 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione, emesso in relazione al valore di diversi cespiti immobiliari. In primo grado l'avviso era stato annullato per carenza di motivazione; la CTR aveva invece ritenuto sufficiente la motivazione, confermando o rideterminando i valori per alcuni beni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la delimitazione dell'oggetto del giudizio d'appello, l'esclusione di un bene storico dalla base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l'esclusione delle sanzioni per alcuni immobili non ancora iscritti in catasto e la valutazione del momento in cui un fabbricato aveva perso il carattere pertinenziale o rurale. I contribuenti hanno proposto ricorsi incidentali, sostenendo soprattutto la genericità dell'appello dell'Agenzia e l'errata applicazione delle norme sulla valutazione automatica e sulla solidarietà d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e il secondo motivo limitatamente all'inclusione del bene storico nella base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale; ha rigettato gli altri motivi dell'Agenzia e tutti i ricorsi incidentali dei contribuenti. Ha stabilito che l'appello dell'Amministrazione, diretto a contestare la carenza di motivazione dell'avviso, era sufficientemente specifico e che la riforma della pronuncia di primo grado faceva rivivere l'intero atto impositivo, comprese le questioni di merito non esaminate. Ha inoltre affermato che l'esenzione prevista per i beni culturali ai fini dell'imposta di successione non si estende alle imposte ipotecaria e catastale. È stata invece confermata l'esclusione delle sanzioni per gli immobili dichiarati ma non ancora iscritti in catasto, quando il contribuente aveva richiesto l'attribuzione della rendita e il ritardo era imputabile all'Amministrazione. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per il ricalcolo delle imposte e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"
Nel processo tributario l'appello è caratterizzato da effetto devolutivo pieno. L'onere di specificità è soddisfatto anche quando l'Amministrazione ripropone le ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo, contrapponendole alle motivazioni della sentenza di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate
La disposizione si riferisce all'appellato e non all'appellante. L'Amministrazione che abbia perso in primo grado per un vizio formale dell'atto non rinuncia alla pretesa sostanziale per il solo fatto di impugnare inizialmente quel profilo.
D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 12 e 13
L'esenzione dei beni culturali vincolati opera ai fini dell'imposta sulle successioni, ma non si estende automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10
Le imposte ipotecaria e catastale colpiscono il trasferimento dei beni anche quando l'imposta di successione sia esente o determinata in misura fissa; la base imponibile può essere individuata mediante il valore virtuale del bene secondo la disciplina dell'imposta parametro.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34
La valutazione automatica catastale richiede che l'immobile sia effettivamente iscritto in catasto e dotato di rendita alla data rilevante. La mera dichiarazione del bene, senza iscrizione e attribuzione della rendita, non consente di applicare automaticamente tale criterio.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6-bis
l'ufficio tecnico erariale ... invia all'ufficio del registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita ... senza applicazione di sanzioni
Quando il contribuente ha richiesto tempestivamente l'attribuzione della rendita e l'iscrizione catastale non è avvenuta per inerzia dell'Amministrazione, possono essere richieste eventuali maggiori imposte, ma non applicate sanzioni.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36
La solidarietà nel pagamento dell'imposta riguarda i coeredi; è esclusa per i legatari. La qualificazione del soggetto come coerede o legatario è quindi decisiva per stabilire l'obbligazione tributaria.
Statuto del contribuente, art. 6
I principi di buona fede, collaborazione e acquisizione documentale da parte dell'Amministrazione impediscono di sanzionare il contribuente quando l'adempimento richiesto è stato correttamente avviato e il ritardo dipende dall'ufficio pubblico.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice può fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati e sulle prove prodotte. Nel caso concreto la documentazione sul cattivo stato del bene storico, non contestata dall'Agenzia, è stata validamente utilizzata per confermare il valore dichiarato.
Art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, rendendone possibile il controllo. Censure generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Amministrazione che impugna una sentenza sfavorevole per un vizio formale dell'avviso non rinuncia automaticamente ai profili sostanziali della pretesa; una volta eliminato il vizio formale, il giudice d'appello può esaminare anche le questioni di merito rimaste assorbite.
- Il contribuente vittorioso in primo grado deve riproporre in modo chiaro e specifico tutte le contestazioni di merito che intende mantenere, anche quando la sentenza di primo grado abbia accolto il ricorso per una ragione preliminare.
- Una stima dell'Amministrazione o dell'Ufficio tecnico non è inattendibile per il solo fatto di provenire da un soggetto collegato all'ente impositore; deve essere contestata con elementi tecnici e probatori concreti.
- Le agevolazioni o esenzioni previste per l'imposta di successione non si estendono automaticamente ad altri tributi collegati, come le imposte ipotecaria e catastale, salvo una specifica previsione normativa.
- La valutazione automatica basata sulla rendita catastale presuppone l'effettiva iscrizione catastale e l'attribuzione della rendita; la sola dichiarazione del bene non è sufficiente.
- Le sanzioni possono essere escluse quando il contribuente ha adempiuto tempestivamente e il ritardo o l'omissione successiva dipende dall'Amministrazione, in applicazione dei principi di buona fede e collaborazione.
- In Cassazione non è possibile sostituire la valutazione del giudice di merito con una nuova valutazione delle prove; le censure devono evidenziare specifiche violazioni di legge, omessi esami decisivi o motivazioni realmente illogiche.
- La distinzione tra erede e legatario incide sulla responsabilità tributaria: il coerede può essere solidalmente obbligato, mentre il legatario è escluso dalla solidarietà prevista per i coeredi.
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