Cassazione Penale, Sentenza n. 18357/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis. Il ricorrente contestava la mancanza di elementi concreti e attuali a sostegno della proroga, denunciava motivazione stereotipata e basata su fatti storici (anche risalenti a circa 15 anni prima), chiedeva l'attenuazione del giudizio sulla base di una dichiarata dissociazione, della buona condotta in carcere e della presunta inattualità o azzeramento della consorteria di riferimento; inoltre chiedeva che fosse valutata come irrilevante la trattenuta della corrispondenza alla sorella, sostenendo che l'uso di penne colorate fosse una consuetudine comunicativa innocua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'art. 41-bis prevede un accertamento prognostico (non un giudizio di certezza penale) fondato su elementi quali il ruolo ricoperto, l'ampiezza e le modalità delle relazioni, la perdurante operatività dell'organizzazione e la capacità del detenuto di mantenere collegamenti esterni. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivazione adeguata, richiamando accertamenti giudiziali e relazioni investigative (DNA e DDA di Reggio Calabria) che attestavano il ruolo apicale del ricorrente, la perdurante operatività del gruppo e la capacità di mantenere collegamenti (anche alla luce della corrispondenza trattenuta, ritenuta contenere elementi sospetti). Le deduzioni difensive sono state ritenute generiche e non decisive (la dichiarazione di dissociazione non dimostrata con atti concreti di collaborazione, l'assoluzione di singoli non porta al 'definitivo azzeramento' della consorteria). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
commi 2 e seguenti e comma 2-bis
La norma autorizza l'adozione e la proroga del regime speciale per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica richiedendo il riscontro di elementi che permettano di ritenere la sussistenza di collegamenti con associazioni criminali; l'accertamento è prognostico (valutazione ragionevole sulla base di dati conoscitivi quali ruolo, relazioni, perdurante operatività dell'organizzazione), e la proroga valuta la persistenza della capacità di mantenere collegamenti, anche considerando parametri elencati nel comma 2-bis (profilo criminale, posizione nell'associazione, operatività della stessa, esiti del trattamento, condotta dei familiari), senza che il mero decorso del tempo sia sufficiente ad escludere la capacità stessa.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e c)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 41-bis; la Corte ha verificato l'esistenza di censure di merito e diritto e le ha ritenute infondate.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la liquidazione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La misura 41-bis e le sue proroghe si fondano su un giudizio prognostico: non è necessaria la prova certa di collegamenti esterni, bensì una valutazione ragionevole basata su elementi concreti (ruolo, relazioni, operatività dell'organizzazione).
- Per rinnovare il regime speciale non è necessario dimostrare collegamenti esterni effettivi nel periodo immediato, ma la persistenza della "capacità" del detenuto di mantenere tali collegamenti; il mero decorso del tempo non basta a escluderla.
- La motivazione del provvedimento (e dell'ordinanza che lo conferma) deve essere articolata e documentare il fondamento fattuale delle ragioni di sicurezza: indicare indici concreti (indagini, relazioni DDA/DNA, trattenuta di corrispondenza con elementi sospetti, legami di parentela o comparaggio) rende la decisione difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- Dichiarazioni formali di dissociazione dal detenuto richiedono elementi probatori concreti (es. collaborazione attiva) per incidere sull'apprezzamento prognostico; la semplice autodeclarante dissociazione e la buona condotta carceraria non sono necessariamente sufficienti a escludere il rischio.
- La valutazione della sussistenza o meno dell'operatività della consorteria e del ruolo del detenuto può fondarsi su provvedimenti giudiziari pregressi, su rapporti investigativi e su elementi comportamentali recenti; l'assenza di operazioni segnalate in uno specifico documento non esclude altri elementi probatori contrari.
- In sede di Cassazione il sindacato sul merito del giudizio prognostico è limitato: se la motivazione è congrua e non apparente, la valutazione dei fatti resta riservata al giudice di merito e non viene riformata per semplice contrapposizione di valutazioni alternative presentate dalla difesa.
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