Cassazione Penale, Ordinanza n. 01339/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non era più possibile escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del 23/01/2024 emessa dal tribunale di sorveglianza di Bologna. La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto senza la necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il tema decisivo non riguarda il merito dell'ordinanza di sorveglianza, ma l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato. La decisione richiama gli artt. 571 e 613 c.p.p. e afferma che l'imputato, e quindi anche il condannato, non può proporre personalmente ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento; il ricorso deve essere sottoscritto da difensore cassazionista a pena di inammissibilità. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per escludere la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione
art. 613 c.p.p.
stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso
art. 616 c.p.p.
implicitamente richiamato nella parte in cui si dispone la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando emerge ictu oculi il difetto di legittimazione tecnica nella sottoscrizione del ricorso.
- La proposizione di un ricorso personalmente dall'interessato integra una causa di inammissibilità che comporta la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Il principio vale per qualsiasi provvedimento impugnato con ricorso per cassazione, inclusi i provvedimenti del tribunale di sorveglianza.
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