Cassazione Penale, Sentenza n. 15037/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul punto dell'omessa irrogazione della sanzione accessoria. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quell'omissione e ha applicato direttamente la sospensione della patente per la misura minima di sei mesi, sospendendone l'efficacia sino all'esito del lavoro di pubblica utilità (LPU). Ha dichiarato irrevocabili le restanti statuizioni della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Trieste resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per omessa applicazione, in motivazione e nel dispositivo, della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento limitatamente a tale omissione.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (commi 2, 2-sexies e 9-bis)
nel dispositivo si legge: "Sospende l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (mesi sei) sino all'esito del LPU"
La norma prevede la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria per il reato di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto obbligatoria l'applicazione della sanzione e ha interpretato compatibile la sospensione della sua efficacia fino al completamento del lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis).
art. 444 cod. proc. pen.
Regolamenta l'accordo sulla pena (patteggiamento); la sentenza impugnata era stata resa ai sensi di questa norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento non è inammissibile automaticamente per l'omissione delle sanzioni amministrative: la Corte ricorda la giurisprudenza che consente il ricorso quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di adottare i provvedimenti necessari senza rinvio quando l'applicazione diretta della norma sia possibile e non richieda ulteriori accertamenti; la Corte ha invocato questa disposizione per applicare direttamente la sospensione della patente senza rinviare al giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro una sentenza di patteggiamento quando si contesta l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.
- Se in una sentenza di patteggiamento è omessa l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e applicare direttamente la sanzione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 620 c.p.p.).
- La sospensione della patente per reati stradali (art. 186 c.d.s.) va considerata una sanzione obbligatoria quando la legge la prevede; l'omissione nell'applicarla può essere sanata in sede di impugnazione superiore.
- È possibile, in presenza di una misura accessoria applicata contestualmente a una misura alternativa (es. lavoro di pubblica utilità), sospendere l'efficacia della sanzione accessoria fino al completamento dell'alternativa, se la norma lo consente (richiamata la previsione del comma 9-bis di cui all'art. 186 c.d.s.).
- Le restanti statuizioni di una sentenza di patteggiamento, diverse dalla parte viziata e non annullata, possono essere dichiarate irrevocabili anche quando si annulla la sentenza limitatamente a un punto specifico.
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