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Ordinanza

Ordinanza n. 1880/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Toscana, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Toscana, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Toscana; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “Quattro posti non vengono assegnati in attesa dell'esito della prova asincrona prevista nei casi di cui al punto 5.6 del bando”; -dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Toscana, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato; -dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 24 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesiti errato nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 68, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 68, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre l’ammissione del ricorrente nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria del concorso per la Direzione Regionale Toscana; NONCHÉ ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere collocata, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso per la Direzione Regionale Toscana; E CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nella graduatoria finale del concorso per la Direzione Regionale Toscana. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.3.2026 : - del parziale rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 21.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 11.02.2026. NONCHE’ PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 24 nella graduatoria finale.

Giustizia amministrativa202601967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti relativi alla prova scritta del concorso per funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui il candidato non è stato incluso per l’attribuzione di un punteggio ritenuto erroneo a causa di un quesito errato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori per la Direzione Regionale Toscana, gli esiti e il punteggio della prova scritta, il questionario, il correttore e gli atti della commissione relativi alla predisposizione del quesito n. 68, deducendo che tale quesito fosse manifestamente erroneo o fuorviante e che, per effetto di ciò, gli fosse stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante. Ha inoltre contestato gli elenchi dei vincitori nella parte in cui non indicavano le quote di riserva e gli idonei e nella parte in cui disponevano il mancato assegnamento di quattro posti in attesa di una prova asincrona. Ha chiesto, in via cautelare, la rettifica del punteggio e l’inclusione nella posizione spettante della graduatoria, nonché l’accertamento del relativo interesse e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Con motivi aggiunti ha impugnato il parziale rigetto dell’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati e ha chiesto l’esibizione della documentazione, in particolare delle generalità dei candidati collocati con punteggio pari o inferiore a 24.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. Il Collegio ha ritenuto necessario approfondire le questioni nella fase di merito, dopo la compiuta integrazione del contraddittorio, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei. Ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti e autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e nel portale dedicato alla Direzione Regionale interessata. L’Agenzia dovrà pubblicare l’avviso con le indicazioni e gli atti previsti dall’ordinanza, mantenere la documentazione online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare al ricorrente un attestato dell’avvenuta notificazione. La notificazione dovrà essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini qualificati come perentori, con improcedibilità del gravame in caso di inosservanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto l’istanza ritenendo non sussistenti i presupposti della tutela richiesta.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame mediante pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato rispetto dei termini per la notificazione per pubblici proclami o per il deposito della relativa prova comporta l’improcedibilità del gravame.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e adozione delle misure necessarie all’inclusione in graduatoria.

  • art. 25, comma 3, l. n. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione al parziale rigetto dell’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati.

Massime di principio

  • Quando l’accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, inclusi vincitori e idonei potenzialmente incisi dalla decisione.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso può essere autorizzata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con pubblicazione degli atti e delle informazioni necessarie a consentire l’effettiva conoscenza del giudizio.
  • L’ordinanza cautelare può negare la misura richiesta quando, nel bilanciamento degli interessi, la questione necessita di un approfondimento nella fase di merito e il contraddittorio non è ancora stato compiutamente integrato.
  • I termini stabiliti dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della prova dell’adempimento sono perentori quando ciò sia espressamente previsto; la loro inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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