Cassazione Civile, Ordinanza n. 16615/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'ente previdenziale, di somme erogate a titolo di pensione di reversibilità nel periodo gennaio 2012-novembre 2014, ritenute indebitamente percepite per superamento dei limiti di reddito. Il pensionato aveva contestato la ripetizione dell'indebito, sostenendo in primo motivo che il giudice di merito avesse male interpretato un documento relativo al pagamento di arretrati del 2012 e che l'ente non potesse fondare il recupero su un presunto dolo omissivo; con il secondo motivo lamentava violazione della disciplina dell'indebito pensionistico, assumendo che l'INPS avesse l'onere di conoscere le variazioni reddituali e che, secondo la giurisprudenza, il recupero fosse impedito o limitato quando l'errore fosse imputabile all'istituto, specie in relazione a trattamenti al minimo o maggiorazioni sociali. Lamentava inoltre violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. e di varie norme sull'indebito previdenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una diversa valutazione del contenuto probatorio di un documento, attività riservata al giudice di merito, e comunque privo di decisività; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, una volta verificato il superamento dei limiti reddituali e divenuta indebita la prestazione, l'INPS poteva procedere al recupero nei termini previsti dall'art. 13 l. n. 412 del 1991, dovendo la verifica avvenire nell'anno civile di conoscibilità dei redditi e il recupero entro l'anno civile successivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del contenuto delle prove, perché l'apprezzamento probatorio spetta al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta non idonea a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 13 l. n. 412 del 1991
In tema di indebito previdenziale, l'INPS deve verificare i redditi nell'anno civile in cui ne abbia conoscibilità e procedere al recupero dell'indebito entro l'anno civile successivo, a pena di decadenza.
art. 8 l. n. 153 del 1969
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull'indebito pensionistico, senza specifica autonoma statuizione della Corte.
art. 38 l. n. 448 del 2001
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull'indebito pensionistico, senza specifica autonoma statuizione della Corte.
art. 6 d.l. n. 463 del 1983
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull'indebito pensionistico, senza specifica autonoma statuizione della Corte.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del contenuto di un documento o della prova, riservata al giudice di merito.
- In tema di indebito previdenziale, ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate rileva il momento in cui l'ente abbia avuto conoscibilità dei redditi del beneficiario: la verifica va compiuta nell'anno civile di tale conoscibilità e il recupero deve intervenire entro l'anno civile successivo.
- Non è decisivo, ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito previdenziale, il mero fatto che il pensionato non versasse in dolo sin dall'origine o che l'ente conoscesse astrattamente l'esistenza di una prestazione estera in anni precedenti, se il recupero sia stato tempestivamente avviato dopo l'accertamento della situazione reddituale rilevante.
- La contestazione del recupero di prestazioni previdenziali indebite richiede una critica specifica e decisiva dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in difetto, la censura non può essere accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16603/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16605/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16606/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16609/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16611/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16612/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →