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Sentenza

Sentenza del 12/02/2019 n. 678 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso con modalità cartacee - Appello notificato per via telematica - Raggiungimento dello scopo - Validità - Violazione del D.M. 163/13 - Non sussiste - Cartella esattoriale - Costituisce atto amministrativo - Termine di prescrizione quinquennale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 12 gennaio 2016, sostenendo la mancata notificazione degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi a IRPEF e ICI e l'illegittimità del calcolo degli interessi. In appello, le amministrazioni hanno contestato la decisione della CTP, deducendo la regolare notifica delle cartelle e sostenendo che, una volta notificate e non impugnate, le cartelle avrebbero determinato la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale. Il contribuente ha inoltre eccepito l'inammissibilità degli appelli perché notificati telematicamente, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato introdotto in forma cartacea.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità degli appelli telematici, ritenendo che la notificazione avesse comunque raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., consentendo al contribuente di conoscere gli atti e difendersi pienamente. Ha inoltre ritenuto provata la notificazione di alcune cartelle, ma ha confermato l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento del 12 gennaio 2016. La cartella esattoriale è stata qualificata come atto amministrativo privo di efficacia di giudicato: la sua mancata impugnazione rende definitivo il credito, ma non converte il termine breve in quello decennale. Tale conversione si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo. Gli appelli riuniti sono stati quindi respinti, la sentenza di primo grado è stata confermata e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità di un atto non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Una notificazione formalmente irregolare può essere considerata valida quando abbia consentito al destinatario la piena conoscenza dell'atto e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • Art. 16, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

    La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, consente l'utilizzo delle modalità telematiche in ogni grado del processo tributario indipendentemente dalla modalità utilizzata dalla controparte o nel precedente grado di giudizio.

  • Art. 2 D.M. n. 163/2013

    La disciplina sulle modalità telematiche del processo tributario non è stata interpretata in modo tale da determinare l'inammissibilità automatica dell'appello quando la notifica telematica abbia comunque raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 2935 c.c.

    La norma è richiamata nel contesto della prescrizione; la mancata impugnazione di una cartella non determina, di per sé, la trasformazione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un vizio formale della notificazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: se il destinatario ne ha avuto piena conoscenza e ha potuto difendersi, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
  • L'utilizzo della modalità telematica può essere valido anche quando il giudizio di primo grado sia stato introdotto in forma cartacea, soprattutto quando la controparte abbia ricevuto l'atto e si sia difesa.
  • La cartella esattoriale e gli altri atti amministrativi di accertamento non hanno, da soli, efficacia di giudicato. La loro mancata impugnazione rende il credito non più contestabile nel merito, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve in decennale.
  • Per stabilire la prescrizione occorre verificare la natura del credito e calcolare il termine applicabile dalla notifica dell'ultimo atto validamente interruttivo. Per crediti come IRPEF e ICI, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, può trovare applicazione il termine quinquennale secondo l'orientamento richiamato dalla sentenza.
  • La conversione del termine breve in quello decennale richiede normalmente un titolo giudiziale definitivo, quale una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
  • La prova della regolare notificazione degli atti presupposti è essenziale per l'amministrazione o per l'agente della riscossione; tuttavia, anche una notifica provata può non impedire l'estinzione del credito se, successivamente, è decorso il termine prescrizionale applicabile.

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