Sentenza n. 8185/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 960/2025 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Yaoundè - Camerun, datato 20.10.2025 e notificato in pari data; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio o tirocinio formativo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto notificatogli il 20 ottobre 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato il 17 marzo 2026. Il TAR ha rilevato il superamento del termine decadenziale per la notificazione previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Il ricorrente aveva invocato l'art. 41, comma 5, c.p.a., sostenendo che il termine dovesse essere aumentato di novanta giorni poiché risiedeva all'estero. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., in relazione ai tempi necessari per la legalizzazione della procura. Il giudice ha ritenuto non applicabile l'allungamento del termine, perché la notificazione era diretta ad amministrazioni pubbliche aventi sede in Italia, e ha escluso la sussistenza di oggettive ragioni di incertezza o di gravi impedimenti di fatto idonei a giustificare la rimessione in termini. In particolare, la richiesta di appuntamento per la legalizzazione della procura era stata presentata trentacinque giorni dopo la notifica del diniego; non risultava provato che la convocazione in Ambasciata fosse avvenuta per la prima volta il 24 febbraio 2026; inoltre, l'autenticazione della firma nella procura era del 30 dicembre 2025, quando il termine decadenziale era già scaduto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività della notificazione ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 2, c.p.a. Ha escluso che l'art. 41, comma 5, c.p.a. consenta di prorogare il termine per il solo fatto che il ricorrente risieda all'estero: l'aumento del termine è funzionale agli adempimenti necessari per notificare l'atto a un destinatario residente all'estero e non opera quando la notificazione è effettuata in Italia presso una pubblica amministrazione. È stata inoltre negata la rimessione in termini, poiché l'istituto ha carattere eccezionale e non erano state dimostrate né obiettive incertezze interpretative né gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine decadenziale per la notificazione del ricorso di annullamento deve essere rispettato; il suo superamento determina l'irricevibilità del ricorso.
art. 41, comma 5, c.p.a.
Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa
L'aumento del termine opera quando la notificazione deve essere eseguita all'estero nei confronti di un destinatario residente all'estero; non si applica per il solo fatto che il soggetto notificante risieda fuori dall'Italia, quando il destinatario è una pubblica amministrazione con sede in Italia.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, ammesso in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
Il ricorso manifestamente tardivo deve essere dichiarato irricevibile.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni consente di leggere la disciplina dell'art. 41 c.p.a. alla luce delle regole generali sulle notificazioni.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione di irricevibilità è stata previamente segnalata alle parti in camera di consiglio.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- L'aumento del termine per la notificazione del ricorso previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. è giustificato dagli adempimenti necessari per effettuare una notificazione all'estero e si applica quando il destinatario della notificazione risiede all'estero; non opera invece quando il ricorrente risiede all'estero ma la notificazione è indirizzata a una pubblica amministrazione con sede in Italia.
- Il termine decadenziale per la notificazione del ricorso amministrativo non può essere prorogato in via interpretativa in ragione della mera residenza estera del soggetto onerato della notificazione, poiché ciò determinerebbe un indebito vantaggio e un'incertezza sulla stabilizzazione degli atti amministrativi.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e richiede la prova di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto oppure di gravi impedimenti di fatto; non è sufficiente una difficoltà organizzativa o un ritardo imputabile alla parte nella predisposizione della procura.
- La tardiva richiesta degli adempimenti necessari alla legalizzazione della procura e l'assenza di prova circa l'effettiva tempestività dell'impedimento escludono la rimessione in termini quando, nel frattempo, sia scaduto il termine per impugnare.
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