Cassazione Penale, Sentenza n. 03574/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello volto alla sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere a suo carico. Le doglianze denunciano vizi di motivazione (omessa, illogica, contraddittoria) e violazione di norme processuali e di legge, sostenendo in particolare che la misura non abbia considerato adeguatamente le esigenze assistenziali dei minori (uno dei quali con problemi di salute), richiamando l'art. 275 c.p.p. e lo stato di necessità, nonché chiedendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina a tutela dei figli disabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente applicato i principi di diritto, limitando la cognizione ai fatti nuovi allegati e valutando che non fossero stati allegati fatti nuovi, specifici e risolutivi. In particolare è stato richiamato come dato assorbente che i figli del ricorrente hanno età superiore ai sei anni, sicché la disciplina di tutela prevista dall'art. 275 c.p.p. (divieto di custodia per genitori di figli di età inferiore a sei anni) non poteva essere estesa ai figli disabili oltre il limite di età. Le allegazioni difensive sono state ritenute generiche e non sufficientemente documentate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge previsti.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al limite di motivazione da esplicitare nei ricorsi; indica che la motivazione può essere esposta nei limiti necessari per la decisione, principio applicato dalla Corte nella trattazione sintetica dei motivi.
art. 274, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita nel ricorso come norma da interpretare rispetto alla sostituzione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione né necessità di estendere la disciplina evocata oltre i limiti previsti dalla legge, confermando l'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale.
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che prevede il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere per i genitori di figli di età inferiore a sei anni. La Corte ha stabilito che tale tutela non è estendibile automaticamente ai figli disabili di età superiore a sei anni e che la sua applicazione richiede il presupposto oggettivo dell'età inferiore ai sei anni.
Norma richiamata come base per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato esclusivamente per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il riesame delle misure cautelari da parte del Tribunale del riesame è limitato al controllo di violazioni di legge e alla valutazione di fatti nuovi, specificamente allegati, idonei a modificare il quadro cautelare; non compete al riesame un nuovo, pieno esame della sussistenza delle esigenze cautelari originarie.
- Le eccezioni fondate sull'esigenza di assistenza dei minori richiedono allegazioni e prove concrete (documentazione medica, specifiche risultanze circa l'impossibilità di altri caregiver, elementi oggettivi) e non possono limitarsi a affermazioni generiche.
- La previsione della tutela per i genitori di figli di età inferiore a sei anni (art. 275 c.p.p.) non è automaticamente estendibile, per interpretazione costituzionalmente orientata, ai figli disabili oltre il limite di età: la diversa portata delle esigenze assistenziali richiede elementi probatori che dimostrino l'impossibilità di cura da parte di terzi o delle strutture di supporto.
- In assenza di fatti sopravvenuti o di allegazioni specifiche e documentate che incidano sul quadro cautelare, i ricorsi avverso ordinanze di rigetto di sostituzione della misura sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
- La difesa deve affrontare specificamente e nel merito la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mera reiterazione di argomentazioni generiche senza confronto con la motivazione del giudice di merito è insufficiente.
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