Cassazione Penale, Sentenza n. 25794/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di falsità ideologica in atto pubblico/atto ex art. 483 c.p. e aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione alla truffa contestata, limitatamente ai fatti commessi fino al 2 agosto 2017, rideterminando la pena per il residuo e concedendo le attenuanti generiche e i doppi benefici. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 40, comma 2, e 640 c.p. e carenza di motivazione, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun artificio o raggiro, poiché l'Amministrazione avrebbe avuto possibilità e dovere di controllare la veridicità delle dichiarazioni; inoltre, l'eventuale inerzia integrerebbe solo una condotta passiva, non assimilabile all'artificio, e difetterebbe anche il dolo. Con il secondo ha denunciato vizi motivazionali sulla rilevanza delle domande di congedo, affermando che, essendo stato assolto dal capo relativo alla falsità, le dichiarazioni non avrebbero avuto fede privilegiata e quindi non potrebbero costituire il presupposto della truffa, poiché il capo di imputazione avrebbe collegato in modo necessario il secondo reato al primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto complessivamente infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, ai fini della truffa, i raggiri possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su circostanze dovute, quando l'agente abbia l'obbligo di comunicarle; in tale caso il comportamento non è mera inerzia, ma "silenzio eloquente" idoneo a ingannare. Ha inoltre ribadito che l'eventuale negligenza della persona offesa non esclude la truffa e che, una volta accertato il nesso tra artificio/raggiro e induzione in errore, l'idoneità decettiva assume rilievo solo nel tentativo, non nel reato consumato. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il fatto che le false dichiarazioni erano state rese dopo un esplicito invito dell'Amministrazione a rettificare i dati sui congedi già fruiti; l'obbligo di indicazione derivava quindi dalla specifica richiesta amministrativa e l'accoglimento delle istanze e il conseguimento dell'ingiusto profitto erano dipesi dalla maliziosa omissione. L'assoluzione dal capo ex art. 483 c.p. non ha inciso sulla truffa, poiché era fondata sull'assenza di valore fidefaciente dell'atto, non sulla veridicità del contenuto mendace. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
la falsità ideologica contestata è stata esclusa perché l'atto sottoscritto non aveva, per la maliziosa predeterminazione, valore fidefaciente, pur restando mendace il contenuto.
art. 640 c.p.
la truffa può essere integrata anche dal silenzio maliziosamente serbato su dati dovuti, se idoneo a indurre in errore e a determinare un ingiusto profitto con altrui danno.
art. 40, secondo comma, c.p.
la clausola di equivalenza è richiamata dalla difesa, ma la Corte esclude che la condotta fosse mera omissione passiva, qualificandola come comportamento artificiosamente preordinato all'inganno.
art. 611, comma 1, c.p.p.
il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con trattazione scritta.
art. 616 c.p.p.
in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di impugnazione.
art. 42, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
norma extrapenale richiamata come fonte dell'obbligo di indicare i congedi già fruiti, su cui si innesta la condotta omissiva rilevante per la truffa.
Massime di principio
- Ai fini della truffa, il raggiro può consistere anche in un silenzio maliziosamente serbato su circostanze decisive, quando l'agente abbia un obbligo giuridico di rappresentarle: in tal caso non si tratta di mera inerzia, ma di un comportamento concludente e ingannatorio.
- La negligenza o superficialità della persona offesa non esclude la truffa, poiché la responsabilità resta ancorata alla condotta fraudolenta dell'agente e non viene meno per l'eventuale mancato uso, da parte della vittima, di strumenti di controllo disponibili.
- Nel reato di truffa consumata, una volta provati artificio o raggiro, induzione in errore, profitto e danno, l'idoneità decettiva della condotta non richiede ulteriori verifiche sul piano dell'efficacia concreta, rilevando soprattutto nella fase del tentativo.
- L'assoluzione da un reato di falsità documentale non esclude automaticamente la truffa, se la motivazione dell'assoluzione attiene alla mancanza di fede privilegiata dell'atto e non alla insussistenza della condotta mendace utilizzata come mezzo fraudolento.
- Quando l'obbligo di indicare un dato deriva da una specifica richiesta dell'amministrazione o da una norma extrapenale, l'occultamento di quel dato in sede istruttoria può integrare il mezzo fraudolento richiesto dall'art. 640 c.p.
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