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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-285/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019. — Causa promossa da Kauno miesto savivaldybė e Kauno miesto savivaldybės administracija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 1 – Applicazione nel tempo – Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto “in house” – Operazione interna – Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna. — Causa C-285/18

Giurisprudenza europea62018CJ0285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce anzitutto che, in caso di decisione definitiva adottata dopo il 18 aprile 2016, un affidamento in house rientra nella direttiva 2014/24 anche se la procedura preparatoria era iniziata sotto la direttiva 2004/18. Precisa poi che gli Stati membri possono subordinare il ricorso all’in house a condizioni ulteriori rispetto a quelle dell’articolo 12, paragrafo 1, purché rispettino i principi UE e le condizioni siano formulate in modo chiaro e prevedibile. Infine, afferma che il soddisfacimento dei criteri di in house non basta, da solo, a garantire la piena conformità dell’operazione al diritto dell’Unione.

Appalti pubblici e affidamenti in house: applicabilità della direttiva 2014/24 a un contratto concluso dopo il 18 aprile 2016 e limiti della libertà degli Stati membri di subordinare l’operazione interna a condizioni ulteriori.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se un’operazione interna avviata sotto la vigenza della direttiva 2004/18 ma conclusa dopo la sua abrogazione ricada nella direttiva 2014/24; 2) se la nozione di operazione interna sia integralmente disciplinata dal diritto dell’Unione o se gli Stati membri possano introdurre condizioni aggiuntive; 3) se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 osti a norme nazionali che subordinano l’in house alla circostanza che l’appalto tradizionale non garantisca qualità, accessibilità o continuità del servizio e se tali condizioni debbano risultare da norme positive chiare e prevedibili; 4) se un’operazione interna che soddisfi i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), sia di per sé conforme al diritto dell’Unione.

Principio di diritto

Un contratto di affidamento in house concluso dopo l’abrogazione della direttiva 2004/18 rientra nella direttiva 2014/24 se la decisione definitiva dell’amministrazione sulla scelta di non indire una gara è intervenuta dopo il 18 aprile 2016. L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 non impedisce agli Stati membri di prevedere, con norme nazionali, condizioni ulteriori e più restrittive per ricorrere all’in house, purché la scelta della modalità di gestione sia effettuata in una fase precedente nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e purché tali condizioni siano fissate da norme di diritto positivo sufficientemente accessibili, precise e prevedibili. Tuttavia, il solo rispetto dei criteri dell’articolo 12, paragrafo 1, non rende di per sé conforme al diritto dell’Unione un’operazione interna, che resta soggetta ai principi generali del Trattato e non può comprimere indebitamente i diritti di operatori economici terzi o alterare sostanzialmente un appalto già in corso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 106 TFUE
  • Articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 1, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 91, primo comma, direttiva 2014/24/UE
  • Direttiva 2014/23/UE, articolo 2, paragrafo 1
  • Articolo 14 TFUE
  • Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale

Appalti pubblici e affidamenti in house: applicabilità della direttiva 2014/24 e limiti delle condizioni nazionali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in materia di appalti pubblici e affidamenti in house. Il contenzioso nasce dalla decisione del comune di Kaunas di concludere, dopo una gara precedente aggiudicata a UAB "Irgita", un contratto di servizi con la società controllata UAB "Kauno švara".

Fatti e procedimento principale

L’amministrazione aggiudicatrice aveva bandito nel 2014 una procedura per servizi di manutenzione e sviluppo di piantagioni, foreste e parchi nella città di Kaunas, poi aggiudicata a Irgita con contratto triennale del 18 marzo 2014. Il contratto prevedeva soltanto un volume massimo di servizi, senza obbligo dell’amministrazione di ordinare l’intero quantitativo, e senza obbligo di pagamento per servizi non effettivamente richiesti.

Nel 2016, mentre la direttiva 2004/18 era prossima all’abrogazione o già abrogata, l’amministrazione ha chiesto autorizzazione per concludere un’operazione interna con Kauno švara, società interamente controllata dal comune e che svolgeva quasi tutta la propria attività per quest’ultimo. L’autorità degli appalti pubblici ha autorizzato l’operazione, raccomandando tuttavia di valutare anche la possibilità di una procedura competitiva. Il contratto in house è stato poi concluso il 19 maggio 2016 per cinque anni.

Irgita ha impugnato la decisione e il contratto, sostenendo che l’esistenza del precedente appalto impedisse di ricorrere all’in house. Dopo vicende processuali interne, la Corte suprema ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire il rapporto tra direttive appalti, nozione di in house e eventuali limitazioni nazionali.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/24/UE;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, che disciplina l’esenzione per gli affidamenti in house;
  • l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, sui principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/24;
  • l’articolo 91 della direttiva 2014/24, sull’abrogazione della direttiva 2004/18;
  • gli articoli 18, 49, 56 e 106 TFUE, l’articolo 36 della Carta, l’articolo 14 TFUE e il protocollo n. 26;
  • il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Prima questione: direttiva applicabile nel tempo

La Corte ricorda il proprio orientamento secondo cui la direttiva applicabile a un appalto è, in linea di principio, quella vigente quando l’amministrazione sceglie definitivamente la procedura da seguire, cioè quando decide se sia necessario ricorrere o meno a una gara.

Nel caso concreto, la decisione definitiva dell’amministrazione di ricorrere all’in house è intervenuta dopo il 18 aprile 2016, data di abrogazione della direttiva 2004/18. Di conseguenza, la situazione rientra nella direttiva 2014/24, poiché alla data decisiva l’amministrazione non aveva ancora assunto in modo definitivo la scelta sulla necessità della gara.

Terza questione, sub a): possibilità per lo Stato membro di imporre condizioni ulteriori all’in house

La Corte riformula la questione escludendo la pertinenza dell’articolo 36 della Carta e dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 per la soluzione del caso, per mancanza di elementi utili sul concetto di servizio di interesse economico generale nel procedimento principale.

Nel merito, chiarisce che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 non esaurisce il potere degli Stati membri di scegliere la modalità di organizzazione dei servizi. La direttiva non impone né di esternalizzare né di ricorrere all’in house: gli Stati possono preferire una modalità di gestione rispetto a un’altra, purché la scelta sia effettuata prima dell’aggiudicazione e nel rispetto dei principi del Trattato, in particolare parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza.

Ne consegue che uno Stato membro può subordinare il ricorso all’operazione interna a condizioni ulteriori, come la verifica che l’appalto tradizionale non assicuri qualità, accessibilità o continuità del servizio, purché tali condizioni non violino i principi fondamentali del diritto UE.

Terza questione, sub b): requisiti di certezza e pubblicità delle condizioni nazionali

La Corte afferma che, se uno Stato membro decide di privilegiare una certa modalità di gestione mediante norme nazionali, tali condizioni non derivano dal recepimento della direttiva 2014/24, ma restano soggette al rispetto dei principi generali del diritto UE, in particolare della trasparenza e della certezza del diritto.

Per questo motivo, le condizioni che limitano il ricorso all’in house devono essere stabilite da norme di diritto positivo sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, così da escludere arbitrarietà. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel diritto lituano, l’evoluzione giurisprudenziale delle regole sulla concorrenza fosse sufficientemente chiara e pubblica per essere opponibile alle amministrazioni e agli operatori economici.

Quarta questione: sufficienza del rispetto dei criteri dell’articolo 12

La Corte precisa che la sola circostanza che un affidamento soddisfi i criteri dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), non rende automaticamente l’operazione conforme al diritto dell’Unione in senso generale. La disposizione definisce soltanto quando l’operazione non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24, ma non esonera dal rispetto dei principi fondamentali del Trattato e delle regole di trasparenza.

Nel caso concreto, il giudice nazionale deve verificare se il ricorso all’in house, sovrapponendosi a un appalto già in corso con Irgita, abbia violato gli obblighi contrattuali dell’amministrazione o abbia costituito una modifica sostanziale dell’assetto contrattuale, soprattutto se l’amministrazione non aveva definito con sufficiente chiarezza il volume minimo delle prestazioni richieste.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la controversia rientra nella direttiva 2014/24;
  • uno Stato membro può imporre condizioni ulteriori al ricorso all’in house, purché rispettose dei principi UE;
  • tali condizioni devono essere formulate in modo chiaro, accessibile e prevedibile;
  • il solo rispetto dei criteri dell’articolo 12 non basta, da solo, a rendere l’operazione automaticamente conforme al diritto dell’Unione.

Principi utili per la prassi

Per gli operatori pubblici e per i consulenti delle imprese, la sentenza conferma che l’in house non è un diritto incondizionato dell’amministrazione: può essere limitato dal diritto nazionale, ma non in modo opaco o arbitrario. Inoltre, la scelta dell’assetto organizzativo non può essere usata per pregiudicare situazioni contrattuali già in essere o per alterare in modo sostanziale un appalto in corso.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciaffidamenti in houseservizi di interesse generalelibera concorrenzaprincipio di trasparenza

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