Cassazione Penale, Sentenza n. 13103/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa l'applicazione dell'art. 81 cod. pen. (reato continuato). L'organo dell'accusa sosteneva che, considerato lo svolgimento dei fatti e il riconoscimento di un vizio parziale di mente per il condannato, la determinazione a distruggere il cadavere sarebbe stata estemporanea e non riconducibile a un medesimo e originario disegno criminoso che giustifichi l'applicazione della continuazione tra omicidio e soppressione di cadavere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale ritenendolo infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sull'art. 81 cod. pen., ribadendo che il giudice di merito deve valutare concretamente tempi e modalità delle condotte per accertare l'unità del disegno criminoso; ha ritenuto che il giudice di appello abbia fornito adeguata motivazione nel ritenere la continuazione tra omicidio e distruzione del cadavere, anche alla luce dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. e nonostante il vizio parziale di mente; infine la Corte ha osservato che la dichiarazione di rinuncia pervenuta in cancelleria da parte di Maurizio Vinci non è rilevante perché non risulta che lo stesso abbia proposto ricorso a questa Corte.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
L'art. 81 (secondo comma) è interpretato come disciplina del reato continuato: va applicata quando, per tempi e modalità delle violazioni, emerge l'unità di disegno criminoso sin dall'ideazione. L'accertamento è indiziario e può valorizzare alcuni 'indici rivelatori' quali la ridotta distanza temporale, l'omogeneità del bene tutelato, le modalità e le condizioni di tempo e luogo.
art. 575 cod. pen.
Norma che incrimina l'omicidio; nella sentenza è il capo di imputazione principale rispetto al quale si è valutata la continuazione con la soppressione del cadavere.
art. 411 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al reato di distruzione (o soppressione) del cadavere; valutata unitariamente con l'omicidio ai fini dell'eventuale continuazione.
art. 99 cod. pen.
Richiamato quale riferimento normativo tra i capi d'imputazione (collegato alla qualificazione delle circostanze e delle pene); nella motivazione è considerato nel contesto del cumulo e della determinazione della pena.
art. 61, n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata dalla Corte d'Appello e considerata dalla Cassazione nella valutazione complessiva della responsabilità; contribuisce al quadro motivazionale che giustifica la valutazione della continuazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81) non è sufficiente la semplice reiterazione di reati o la tendenza a delinquere; occorre l'esistenza di un'unità di disegno criminoso sin dall'origine, anche se delineata in termini generali.
- Gli elementi utili per ricostruire l'unità di ideazione sono indiziari: ridotta distanza temporale, omogeneità delle modalità e del bene giuridico protetto, condizioni di tempo e luogo. Anche la presenza di alcuni indici significativi può essere sufficiente.
- Una distanza temporale non eccessiva tra i fatti favorisce l'applicazione della continuazione; un intervallo consistente è indice di autonome decisioni criminose, salvo che sia dimostrata una ragionevole giustificazione per la frazione temporale.
- Il riconoscimento di un vizio parziale di mente non esclude automaticamente la continuazione: va valutato se, nonostante il vizio, sussistesse una deliberazione o un'ideazione unitaria che collegasse le condotte.
- Il giudice di merito deve dare adeguata motivazione sul piano fattuale circa la sussistenza degli elementi che giustificano la continuazione; la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione della legge e la congruità della motivazione senza sostituirsi alla valutazione ermeneutica del merito.
- Sotto il profilo procedurale, una dichiarazione di rinuncia depositata in cancelleria non ha efficacia rispetto alla Corte se non risulta che sia stato proposto un ricorso; la rilevanza formale della rinuncia dipende dalla corretta proposizione dell'impugnazione.
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