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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1931

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1931 della Commissione del 10 ottobre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Scalogno di Romagna» (IGP)]

Normativa europea32022R1931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Scalogno di Romagna". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, non essendo state presentate opposizioni, ha disposto l’approvazione della modifica pubblicata in precedenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Scalogno di Romagna".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna", registrata originariamente a livello UE, e incide sul relativo disciplinare di produzione. Riguarda i soggetti interessati alla filiera e alla commercializzazione del prodotto nel mercato dell’Unione, con efficacia in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Scalogno di Romagna"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1931 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Scalogno di Romagna" (IGP). Il provvedimento si colloca nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativa alla modifica del disciplinare della IGP già registrata con il regolamento (CE) n. 2325/97. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Mancata opposizione e approvazione

Il testo precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione ha proceduto all’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Scalogno di Romagna" (IGP).

Effetti giuridici del regolamento

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Scalogno di Romagna" (IGP).

Base giuridica e procedura seguita

La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La domanda italiana è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; trattandosi di modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata in GUUE in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti di qualitàindicazioni geografichedisciplina dei prodotti alimentari

Testo integrale

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