Regolamento (UE) 2023/827
Regolamento delegato (UE) 2023/827 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione recanti modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri e i requisiti relativi agli strumenti di passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per allinearlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 e dalla direttiva (UE) 2019/879 in materia di requisiti di fondi propri, passività ammissibili e MREL/TLAC. La riforma estende a molteplici aspetti delle passività ammissibili le regole già previste per gli strumenti di capitale: finanziamento diretto e indiretto, incentivi al rimborso, criteri per la detenzione in indici e significato di "sostenibile per la capacità di reddito". Introduce inoltre una disciplina più dettagliata e armonizzata per le autorizzazioni preventive alla riduzione di fondi propri e passività ammissibili, con procedure, termini, contenuti della domanda e cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per allineare le regole tecniche sui fondi propri alle nuove norme su passività ammissibili, autorizzazioni preventive alla riduzione e criteri di ammissibilità previsti dal quadro CRR/MREL.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e, per taluni profili, alle entità soggette al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) ai sensi della direttiva 2014/59/UE, nonché agli strumenti di fondi propri e alle passività ammissibili emessi o detenuti nel contesto del regolamento (UE) n. 575/2013. Riguarda in particolare i profili di finanziamento diretto e indiretto, incentivi al rimborso, detenzione di strumenti inclusi in indici, autorizzazioni preventive a ridurre fondi propri o passività ammissibili e deroga temporanea alla deduzione. Si applica nell’Unione e, in quanto regolamento delegato, è direttamente applicabile negli Stati membri; è testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 sui fondi propri e le passività ammissibili
Il regolamento delegato (UE) 2023/827 aggiorna il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per renderlo coerente con le riforme del quadro prudenziale e di risoluzione introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 e dalla direttiva (UE) 2019/879. La finalità è assicurare un allineamento pieno tra le regole sugli strumenti di fondi propri e quelle sulle passività ammissibili, dato che entrambe perseguono l’obiettivo di garantire sufficiente capacità di assorbimento delle perdite.
Ambito e logica dell’intervento
La Commissione chiarisce che le norme tecniche devono coprire non solo gli strumenti di capitale ma anche le passività ammissibili rilevanti ai fini del MREL e, per i soggetti G-SII e le filiazioni significative di G-SII non UE, ai fini del quadro TLAC/MREL. In particolare, il regolamento si estende alle entità soggette al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e alle passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE, mediante una specifica equiparazione terminologica contenuta nell’articolo 1 bis.
Finanziamento diretto e indiretto
Una parte centrale dell’intervento riguarda il finanziamento diretto e indiretto degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili. La disciplina viene precisata in modo da intercettare anche catene di finanziamento infragruppo e situazioni di finanziamento circolare, incluse quelle che passano per soggetti compresi nel consolidamento contabile o prudenziale, nel sistema di tutela istituzionale, nella rete di enti affiliati a un organismo centrale o nella vigilanza supplementare. L’obiettivo è evitare che gli strumenti destinati all’assorbimento delle perdite siano in realtà finanziati dall’emittente o da soggetti economicamente interdipendenti, con conseguente vanificazione della loro funzione prudenziale.
Incentivi al rimborso e strumenti in indici
Il regolamento aggiorna anche la definizione di incentivi al rimborso, individuando le clausole o strutture che fanno presumere, sin dall’emissione, che gli strumenti saranno probabilmente rimborsati. Contestualmente, adegua le regole sul calcolo delle esposizioni tramite indici e sul concetto di "oneroso sotto il profilo operativo", prevedendo criteri più dettagliati per stabilire quando l’ente può usare stime prudenti al posto del look-through continuo.
Autorizzazioni preventive per ridurre fondi propri e passività ammissibili
La parte più ampia del regolamento disciplina in modo uniforme le autorizzazioni preventive richieste per rimborsi, riacquisti e riduzioni di fondi propri o di passività ammissibili. Per i fondi propri, l’ente deve presentare una domanda all’autorità competente almeno quattro mesi prima dell’operazione; la domanda deve contenere una motivazione completa, dati prospettici triennali sui requisiti prudenziali, informazioni su rischi, stress test e impatto della sostituzione degli strumenti. Per le passività ammissibili, la domanda va presentata all’autorità di risoluzione con contenuti analoghi, ma calibrati sul MREL e sui requisiti di passività ammissibili. In entrambi i casi il regolamento distingue tra autorizzazione ordinaria e autorizzazione preventiva generale, che opera per un periodo massimo di un anno e prevede la deduzione immediata dell’importo predeterminato dal momento del rilascio.
Cooperazione tra autorità e regime semplificato
Per le autorizzazioni relative alle passività ammissibili, il regolamento formalizza un processo di cooperazione tra autorità di risoluzione e autorità competente, basato su consultazione reciproca e scambio di informazioni, con termini massimi per la risposta e obbligo di tenere conto delle osservazioni dell’altra autorità. È inoltre previsto un regime semplificato per gli enti il cui MREL non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite: in tali casi la domanda è più snella, i termini sono ridotti e il silenzio dell’autorità di risoluzione può valere come concessione dell’autorizzazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito del regolamento delegato 241/2014
Il titolo del regolamento delegato è modificato per includere espressamente anche le "passività ammissibili". È introdotto l’articolo 1 bis, che ai fini degli articoli 8, 9 e 20 e del capo IV, sezione 2, equipara alle "entità soggette al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili" ex articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2014/59/UE gli "enti" e considera "strumenti di passività ammissibili" le "passività ammissibili" di cui agli articoli 45 ter e 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
Finanziamento diretto e indiretto degli strumenti e delle passività
L’articolo 8 è riscritto per chiarire che il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili è considerato finanziamento non diretto. Sono definiti i casi di finanziamento diretto, inclusi i prestiti o altri finanziamenti concessi a investitori o a soggetti correlati/qualificati, nonché le condizioni per escludere la qualifica di finanziamento diretto. L’articolo 9 dettaglia le forme e la natura del finanziamento indiretto, includendo finanziamenti erogati da soggetti nel perimetro del consolidamento prudenziale o contabile, del sistema di tutela istituzionale, della rete di enti affiliati ad un organismo centrale o della vigilanza supplementare, nonché garanzie, derivati su crediti e prestiti tramite terzi. È espressamente incluso il finanziamento circolare infragruppo. Sono inoltre previste regole specifiche per deduzioni, valutazioni al netto di svalutazioni individuali e per società mutue/cooperative.
Incentivi al rimborso
L’articolo 20 è sostituito per definire in modo unitario gli incentivi al rimborso come tutte le caratteristiche che, alla data di emissione, fanno presumere un probabile rimborso. Sono elencate forme tipiche: opzioni call con aumento dello spread creditizio, conversione obbligatoria o opzionale in CET1, variazioni del tasso di riferimento, aumento dell’importo di rimborso, opzioni di ricommercializzazione e modalità di collocamento che facciano intendere un esercizio della call. La disciplina si applica anche alle passività ammissibili, con rinvio all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera g), e all’articolo 72 quater, paragrafo 3, del CRR.
Detenzione di strumenti in indici e margine di prudenza
L’articolo 25 stabilisce quando una stima è "sufficientemente prudente" ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici. Se il regolamento dell’indice indica una percentuale massima di strumenti rilevanti, tale percentuale va utilizzata come stima; in mancanza, l’ente deve dedurre l’intero importo dell’indice se risulta che l’indice contiene strumenti di capitale o passività ammissibili. Sono ricompresi fondi indicizzati, indici azionari o obbligazionari e altri sistemi analoghi. L’articolo 26 chiarisce che per "oneroso sotto il profilo operativo" rilevano le situazioni in cui l’uso continuativo del look-through è ingiustificato secondo le autorità competenti, tenuto conto di bassa rilevanza e breve durata della detenzione.
Autorizzazione preventiva a ridurre i fondi propri
Gli articoli 27-31 disciplinano il significato di "sostenibile per la capacità di reddito" e la procedura di autorizzazione preventiva per riduzioni di fondi propri ex articoli 77 e 78 CRR. L’autorizzazione presuppone che la redditività resti stabile o non peggiori dopo la sostituzione con strumenti di qualità uguale o superiore, considerando anche stress test. È vietato annunciare riacquisti o rimborsi prima dell’autorizzazione; in caso di autorizzazione preventiva generale, l’importo predeterminato è dedotto dal momento del rilascio. La domanda va presentata all’autorità competente almeno quattro mesi prima, con contenuti dettagliati su motivazioni, basi giuridiche, condizioni dell’articolo 78, dati prospettici triennali sui requisiti prudenziali e informativa su rischi e sostituzioni. Il rinnovo della preventiva generale può essere richiesto fino a tre mesi prima della scadenza, con informativa ridotta. Per mutualistiche/cooperative e enti analoghi sono previste regole particolari e un importo predeterminato fino al 2% del CET1.
Autorizzazione preventiva a ridurre le passività ammissibili
Gli articoli 32 bis-32 decies replicano e adattano la disciplina ai fini dell’articolo 77, paragrafo 2, e dell’articolo 78 bis CRR. Il significato di "sostenibile per la capacità di reddito" è riferito alla stabilità della redditività dopo sostituzione degli strumenti di passività ammissibili. Il rimborso, ripagamento o riacquisto non può essere annunciato prima dell’autorizzazione; per l’autorizzazione preventiva generale l’importo predeterminato non può superare il 10% dell’ammontare totale degli strumenti di passività ammissibili in essere. La domanda va presentata all’autorità di risoluzione almeno quattro mesi prima, con contenuti ampi su basi giuridiche, requisiti MREL/TLAC, livelli e composizione delle passività ammissibili, sostituzioni, rischi e stress test. Il rinnovo segue una logica semplificata. È prevista una procedura di cooperazione con l’autorità competente, con consultazione obbligatoria, scambio informativo, termini massimi di risposta e, quando richiesto l’accordo dell’autorità competente, specifici termini per il suo assenso scritto. Per gli enti il cui MREL non supera un importo sufficiente per assorbire le perdite, il regime è ulteriormente semplificato e il silenzio dell’autorità di risoluzione può valere come autorizzazione.
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili
L’articolo 33, nella sezione 3 del capo IV, estende agli strumenti di passività ammissibili la disciplina dell’esonero temporaneo dalla deduzione prevista dall’articolo 79 CRR. La deroga riguarda solo nuovi strumenti detenuti in un soggetto del settore finanziario o in un ente oggetto di assistenza finanziaria e può essere concessa quando l’operazione rientra in un piano approvato dall’autorità competente, con fasi, tempi, obiettivi e interazione chiaramente definiti tra le detenzioni e l’operazione di assistenza finanziaria.
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