Regolamento (UE) 2023/137
Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la classificazione statistica NACE Rev. 2 per riflettere l'evoluzione tecnologica, economica e digitale intervenuta dal 2008 e per mantenerne la coerenza con la classificazione internazionale ISIC Rev. 5. La modifica avviene mediante sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 con la nuova NACE Rev. 2.1. L'applicazione è differita al 1° gennaio 2025 in via generale, con ulteriori scadenze graduate per specifici ambiti statistici richiamati dal regolamento. Il nuovo allegato ridefinisce in modo esteso le attività economiche in tutti i settori, dall'agricoltura ai servizi, fino alle attività extraterritoriali.
Aggiornamento della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2, mediante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 con la versione NACE Rev. 2.1.
Ambito di applicazione
Si applica alla trasmissione alla Commissione europea (Eurostat) dei dati statistici nazionali e dell'Unione relativi alle attività economiche classificate secondo NACE. L'ambito è UE/SEE e riguarda gli Stati membri e, per gli obblighi di trasmissione statistica richiamati, i dati riferiti ai diversi periodi di riferimento a partire dal 1° gennaio 2025, con numerose applicazioni differite per specifici regolamenti e allegati. Non disciplina direttamente operatori privati, ma incide sui sistemi di classificazione usati nelle statistiche ufficiali; l'allegato contiene l'elenco completo delle nuove classi NACE Rev. 2.1 per tutti i settori economici, con aggiornamento terminologico e strutturale.
Aggiornamento della classificazione statistica NACE Rev. 2
Il regolamento delegato aggiorna la classificazione statistica delle attività economiche utilizzata nell'Unione europea, sostituendo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 con la NACE Rev. 2.1. L'intervento risponde all'esigenza di mantenere statistiche comparabili, affidabili e coerenti con l'evoluzione dell'economia, della tecnologia e con la classificazione internazionale ISIC Rev. 5.
Finalità e contesto dell'intervento
I considerando sottolineano che il mercato interno richiede norme statistiche uniformi per raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati, così da rendere disponibili informazioni comparabili a imprese, istituzioni finanziarie, amministrazioni nazionali e altri operatori. L'aggiornamento è ritenuto necessario anche per riflettere nuove attività economiche emerse con globalizzazione e digitalizzazione, nonché lo sviluppo di attività ambientali specializzate.
Base giuridica e natura della modifica
La Commissione adotta il regolamento in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1893/2006, che la abilita a modificare l'allegato I mediante atti delegati per tenere conto degli sviluppi tecnologici ed economici e per l'allineamento con classificazioni internazionali. La modifica non riscrive il quadro normativo generale, ma aggiorna la struttura della nomenclatura statistica delle attività economiche.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 con l'allegato del nuovo regolamento, introducendo la NACE Rev. 2.1. Il nuovo allegato contiene la classificazione completa delle attività economiche, articolata per sezioni, divisioni, gruppi e classi, coprendo l'intero spettro settoriale: agricoltura, estrattive, manifatturiere, energia, ambiente, costruzioni, commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, servizi informativi, finanza, immobiliare, professioni, servizi di supporto, pubblica amministrazione, istruzione, sanità, cultura, sport, altri servizi e attività extraterritoriali.
Decorrenza generale e applicazioni differite
L'articolo 2 stabilisce che la nuova classificazione si applica, in via generale, alle trasmissioni di dati a Eurostat relative ai periodi di riferimento dal 1° gennaio 2025. Sono però previste numerose decorrenze differite per specifici atti statistici, così da consentire agli Stati membri di adeguare progressivamente i sistemi di raccolta e trasmissione dei dati.
In particolare:
- per il regolamento (CE) n. 530/1999: dal 1° gennaio 2026 per le statistiche sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni; dal 1° gennaio 2028 per le statistiche sul livello e la composizione del costo del lavoro;
- per il regolamento (CE) n. 2150/2002: dal 1° gennaio 2026;
- per il regolamento (CE) n. 450/2003: dal 1° gennaio 2027;
- per il regolamento (CE) n. 138/2004: dal 1° gennaio 2028;
- per il regolamento (CE) n. 1552/2005: dal 1° gennaio 2030;
- per il regolamento (CE) n. 453/2008: dal 1° gennaio 2026;
- per il regolamento (CE) n. 1099/2008: dal 1° gennaio 2027;
- per il regolamento (CE) n. 1338/2008: dal 1° gennaio 2027 per l'allegato II (spesa sanitaria e relativo finanziamento) e per l'allegato IV (infortuni sul lavoro);
- per il regolamento (UE) n. 691/2011: dal 1° gennaio 2028 per gli allegati I, II, IV, V e VI;
- per il regolamento (UE) n. 70/2012: dal 1° gennaio 2026;
- per il regolamento (UE) n. 549/2013: da settembre 2029 per l'allegato B;
- per il regolamento (UE) 2019/1700: dal 1° gennaio 2026 per i domini forze di lavoro e reddito/condizioni di vita; dal 1° gennaio 2028 per istruzione e formazione; dal 1° gennaio 2030 per consumi e uso del tempo; dal 1° gennaio 2031 per salute;
- per il regolamento (UE) 2019/2152: per l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sulle trasmissioni riferite all'anno 2025; per l'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), dal 1° gennaio 2026.
Effetti pratici per gli operatori e per gli intermediari fiscali
Pur non imponendo obblighi diretti alle imprese in quanto tali, il regolamento incide sulla codificazione statistica delle attività economiche utilizzata nei flussi informativi pubblici e nelle statistiche ufficiali. Per avvocati e commercialisti ciò rileva soprattutto per l'aggiornamento delle analisi di settore, delle classificazioni utilizzate in ambito societario, fiscale e statistico, e per la coerenza con i codici attività impiegati nei rapporti con amministrazioni e istituzioni europee.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 sia sostituito dall'allegato del regolamento delegato, introducendo la NACE Rev. 2.1 come nuova classificazione statistica delle attività economiche.
Decorrenza generale dell'applicazione
L'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che il regolamento si applica alle trasmissioni dei dati alla Commissione (Eurostat) relative a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Applicazioni differite per specifici regolamenti statistici
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede diverse deroghe e rinvii settoriali: regolamento (CE) n. 530/1999 dal 1° gennaio 2026 per le statistiche sulla struttura e ripartizione delle retribuzioni e dal 1° gennaio 2028 per il livello e la composizione del costo del lavoro; regolamento (CE) n. 2150/2002 dal 1° gennaio 2026; regolamento (CE) n. 450/2003 dal 1° gennaio 2027; regolamento (CE) n. 138/2004 dal 1° gennaio 2028; regolamento (CE) n. 1552/2005 dal 1° gennaio 2030; regolamento (CE) n. 453/2008 dal 1° gennaio 2026; regolamento (CE) n. 1099/2008 dal 1° gennaio 2027; regolamento (CE) n. 1338/2008 dal 1° gennaio 2027 per l'allegato II, tema spesa sanitaria e relativo finanziamento, e per l'allegato IV sugli infortuni sul lavoro; regolamento (UE) n. 691/2011 dal 1° gennaio 2028 per gli allegati I, II, IV, V e VI; regolamento (UE) n. 70/2012 dal 1° gennaio 2026; regolamento (UE) n. 549/2013 da settembre 2029 per l'allegato B; regolamento (UE) 2019/1700 dal 1° gennaio 2026 per forza lavoro e reddito/condizioni di vita, dal 1° gennaio 2028 per istruzione e formazione, dal 1° gennaio 2030 per consumi e uso del tempo, e dal 1° gennaio 2031 per salute; regolamento (UE) 2019/2152 per l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sulle trasmissioni riferite all'anno 2025, e per l'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), dal 1° gennaio 2026.
Motivazioni dell'aggiornamento NACE
I considerando evidenziano che la globalizzazione, la digitalizzazione e nuovi sviluppi scientifici e tecnologici hanno modificato le attività economiche; inoltre, l'evoluzione ambientale ha fatto emergere attività specializzate nella protezione dell'ambiente. L'aggiornamento serve anche a garantire comparabilità internazionale con ISIC Rev. 5 e a sostenere la modernizzazione della produzione statistica dell'Unione.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1922
- Regolamento · 10 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1923
- Regolamento · 10 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1924
- Regolamento · 10 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1931
- Regolamento · 11 ott 2022Regolamento (UE) 2023/827
- Regolamento · 11 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2565
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →