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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2565

Regolamento delegato (UE) 2022/2565 della Commissione dell' 11 ottobre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione

Normativa europea32022R2565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2021/444 sul programma Dogana definendo un quadro di sorveglianza e valutazione più articolato. Aggiunge indicatori supplementari per misurare realizzazioni, risultati e impatti del programma, oltre agli indicatori già previsti nell’allegato II del regolamento base. Prevede inoltre che i destinatari dei fondi forniscano, su richiesta della Commissione, dati e informazioni utili al monitoraggio, con applicazione dal 1° gennaio 2022.

Integra il regolamento (UE) 2021/444 sul programma Dogana, fissando un quadro di sorveglianza e valutazione con indicatori supplementari e relativi obblighi di rendicontazione.

Ambito di applicazione

Si applica al programma Dogana istituito dal regolamento (UE) 2021/444, con riguardo alla sorveglianza e alla valutazione dei suoi obiettivi generali e specifici. Riguarda la Commissione europea e, su richiesta di quest’ultima, i destinatari dei fondi del programma, chiamati a fornire dati e informazioni sugli indicatori pertinenti. L’applicazione è retroattiva dal 1° gennaio 2022; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Quadro di sorveglianza e valutazione del programma Dogana

Il regolamento delegato (UE) 2022/2565 integra il regolamento (UE) 2021/444, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale. La finalità è rafforzare e razionalizzare il sistema di monitoraggio e valutazione del programma, ritenendo insufficiente, da solo, il set di indicatori già previsto nell’allegato II del regolamento base per una valutazione completa delle attività e dei risultati.

Finalità del regolamento e contesto

Dai considerando emerge che la Commissione, anche alla luce della valutazione intermedia del programma Dogana 2020, ha ritenuto necessario adeguare l’approccio alla performance per garantire la pertinenza degli indicatori utilizzati. Il regolamento mira quindi a rendere la sorveglianza più efficiente, evitando duplicazioni e contenendo gli oneri amministrativi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sorveglianza e alla valutazione del programma Dogana ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444. Coinvolge la Commissione europea nella raccolta e nell’uso dei dati e, su richiesta, i destinatari dei fondi del programma, tenuti a trasmettere informazioni pertinenti sugli indicatori richiesti.

Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione

L’articolo 1 stabilisce che il quadro si compone di due categorie di indicatori:

  • quelli già previsti dall’allegato II del regolamento (UE) 2021/444;
  • quelli supplementari contenuti nell’allegato del regolamento delegato, destinati a misurare realizzazioni, risultati e impatti.

Gli indicatori sono, in linea generale, misurati su base annuale. Tuttavia, alcuni indicatori d’impatto specificamente indicati nell’allegato sono misurati ogni due anni nell’ambito delle valutazioni intermedia e finale previste dall’articolo 14 del regolamento base.

Contenuto dell’allegato: indicatori supplementari

L’allegato organizza gli indicatori in tre gruppi.

Indicatori di realizzazione: riguardano, tra l’altro, lo sviluppo e la fornitura delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES), l’avanzamento dei progetti informatici, il rispetto dei costi e delle scadenze del MASP-C, l’affidabilità della rete comune di comunicazione, l’efficienza dei servizi di supporto informatico, la qualità delle azioni collaborative e il grado di conoscenza dei programmi.

Indicatori di risultato: misurano, tra l’altro, la coerenza della normativa e delle politiche doganali, la cooperazione operativa tra autorità nazionali, la diffusione di piattaforme collaborative online, la semplificazione delle procedure elettroniche per gli operatori economici, il miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali e l’innovazione nel settore della politica doganale.

Indicatori di impatto: valutano l’evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri, la sicurezza dell’Unione e dei cittadini e l’agevolazione delle attività commerciali legittime. Tra i parametri figurano, ad esempio, l’importo dei dazi non versati da recuperare, i casi di frodi e irregolarità rilevate, i sequestri di merci e sostanze pericolose, l’efficienza delle dogane in termini di sdoganamento e il contributo alla transizione verso un’unione doganale senza carta.

Obblighi di rendicontazione

L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che, ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi forniscano i dati e le informazioni pertinenti agli indicatori. La previsione è costruita in modo proporzionato, con l’obiettivo di evitare doppie rendicontazioni e minimizzare gli oneri amministrativi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2022. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione del quadro di sorveglianza e valutazione

Per la sorveglianza e la valutazione del programma Dogana ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444 si utilizzano sia gli indicatori già elencati nell’allegato II di tale regolamento sia gli indicatori supplementari contenuti nell’allegato del regolamento delegato. Questi ultimi sono destinati a misurare realizzazioni, risultati e impatti del programma.

Periodicità di misurazione degli indicatori

Gli indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione sono misurati ogni anno. Fanno eccezione alcuni indicatori d’impatto elencati nell’allegato, che sono misurati ogni due anni nell’ambito delle valutazioni intermedie e finali previste dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/444.

Obblighi informativi dei destinatari dei fondi

Quando richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma devono fornire i dati e le informazioni relativi agli indicatori pertinenti, al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.

Allegato: indicatori supplementari

L’allegato introduce indicatori di realizzazione, risultato e impatto relativi, tra l’altro, allo sviluppo e alla fornitura delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES), all’affidabilità della rete comune di comunicazione e dei servizi di supporto informatico, alla cooperazione operativa tra autorità nazionali, alle procedure elettroniche semplificate per gli operatori economici, alle prestazioni operative delle autorità nazionali, all’innovazione in materia di politica doganale, nonché alla tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione, alla sicurezza e all’agevolazione degli scambi legittimi.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleprogrammi e finanziamenti uesorveglianza e valutazionecooperazione amministrativadigitalizzazione e sistemi informatici

Testo integrale

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