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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1922

Regolamento (UE) 2022/1922 della Commissione del 10 ottobre 2022 recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei rebaudiosidi M, D e AM prodotti mediante conversione enzimatica di estratti purificati di foglie di Stevia e le specifiche del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia [E 960c (i)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le specifiche UE per taluni glicosidi steviolici, alla luce del parere EFSA sulla sicurezza dei rebaudiosidi M, D e AM ottenuti da estratti altamente purificati di Stevia mediante conversione enzimatica. Oltre ad allineare la definizione di E 960c(i) per chiarire l’assenza di cellule vitali e DNA residuo dei lieviti impiegati nel processo, il testo introduce nuove voci specifiche per E 960c(ii), (iii) e (iv), con requisiti di composizione, purezza e contaminanti. Le modifiche mirano a garantire chiarezza normativa e uniformità delle specifiche tecniche nell’Unione.

Modifica delle specifiche dell’additivo alimentare E 960c del regolamento (UE) n. 231/2012, con aggiornamento della definizione di E 960c(i) e inserimento delle specifiche per i rebaudiosidi M, D e AM ottenuti per conversione enzimatica da estratti altamente purificati di foglie di Stevia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e, in particolare, alle specifiche tecniche dell’additivo E 960c contenute nel regolamento (UE) n. 231/2012. Incide sui prodotti a base di glicosidi steviolici ottenuti da Stevia rebaudiana Bertoni mediante processi di bioconversione/conversione enzimatica, inclusi rebaudioside M, D e AM. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle specifiche per i rebaudiosidi M, D e AM da Stevia

Il regolamento (UE) 2022/1922 della Commissione interviene sulle specifiche dell’additivo alimentare E 960c contenute nel regolamento (UE) n. 231/2012. La modifica si fonda sul parere EFSA del 22 giugno 2021 relativo alla sicurezza di glicosidi steviolici ottenuti mediante bioconversione enzimatica di rebaudioside A o stevioside ricavati da estratti altamente purificati di foglie di Stevia rebaudiana Bertoni.

Contesto normativo e motivazioni

Il testo richiama il quadro costituito dal regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari e dal regolamento (CE) n. 1331/2008 sulla procedura uniforme di autorizzazione. Secondo i considerando, le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate mediante tale procedura su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un interessato. La Commissione prende atto che il processo produttivo proposto consente di ottenere rebaudiosidi M, D e AM ad elevata purezza e che l’EFSA non ha ravvisato rischi per la sicurezza per gli impieghi come additivi alimentari, confermando altresì l’applicabilità della DGA di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa come equivalente in steviolici.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, che contiene le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Il regolamento non ridefinisce il regime generale degli additivi, ma aggiorna le caratteristiche tecniche di alcune voci relative ai glicosidi steviolici, con particolare attenzione al processo produttivo, alla composizione finale e ai controlli di purezza.

Aggiornamento della voce E 960c(i)

Per il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia, la definizione viene allineata alle conclusioni EFSA sul processo di fabbricazione. La nuova formulazione richiede che nell’additivo non siano rilevabili cellule vitali dei lieviti K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b né il loro DNA. Si tratta di una precisazione volta a rafforzare la chiarezza delle specifiche e a riflettere i requisiti di sicurezza del processo autorizzato.

Nuove voci introdotte nell’allegato

Dopo la voce E 960c(i) vengono inserite tre nuove specifiche:

  • E 960c(ii): rebaudioside M prodotto mediante conversione enzimatica di rebaudioside A da estratti altamente purificati di foglie di Stevia;
  • E 960c(iii): rebaudioside D prodotto mediante conversione enzimatica di rebaudioside A da estratti altamente purificati di foglie di Stevia;
  • E 960c(iv): rebaudioside AM prodotto mediante conversione enzimatica di stevioside da estratti altamente purificati di foglie di Stevia.

Per ciascuna voce, il regolamento descrive il processo di produzione, che prevede l’uso di enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti da ceppi geneticamente modificati di E. coli (pPM294, pFAF170 e pSK401), la rimozione degli enzimi, la purificazione mediante assorbimento su resina e la ricristallizzazione finale. Anche in questo caso è richiesto che nell’additivo non si rilevino cellule vitali di E. coli né il loro DNA.

Specifiche tecniche e limiti di purezza

Le nuove voci fissano requisiti tecnici molto dettagliati. Il prodotto finale deve contenere non meno del 95 % del glicoside indicato sulla sostanza secca. La descrizione è quella di una polvere bianco-giallina con potere dolcificante da 150 a 350 volte superiore al saccarosio, con solubilità da solubile a debolmente solubile in acqua e pH compreso tra 4,5 e 7,0 in soluzione 1 a 100.

Sono inoltre stabiliti limiti massimi per vari parametri di purezza e contaminazione:

  • ceneri totali: non più dell’1 %;
  • perdita all’essiccazione: non più del 6 % (105 °C, 2 ore);
  • solventi residui: non più di 5 000 mg/kg di etanolo;
  • arsenico: non più di 0,015 mg/kg;
  • piombo: non più di 0,2 mg/kg;
  • cadmio: non più di 0,015 mg/kg;
  • mercurio: non più di 0,07 mg/kg;
  • proteine residue: non più di 5 mg/kg;
  • dimensione delle particelle: non meno di 74 μm.

Base scientifica e sicurezza alimentare

Il regolamento si fonda sull’esito favorevole della valutazione EFSA del 22 giugno 2021 sui preparati di glicosidi steviolici ottenuti mediante bioconversione enzimatica di rebaudioside A o stevioside. La Commissione recepisce tale valutazione e formalizza le specifiche nell’ordinamento secondario, con l’obiettivo di consentire un impiego armonizzato nell’Unione e di garantire certezza giuridica agli operatori del settore alimentare.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. L’intervento riguarda le specifiche dell’additivo alimentare E 960c e l’inserimento di nuove voci per rebaudioside M, D e AM prodotti mediante conversione enzimatica da estratti altamente purificati di foglie di Stevia.

Aggiornamento della definizione di E 960c(i)

Per il rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia, la definizione è modificata precisando che nell’additivo alimentare non devono essere rilevate cellule vitali dei lieviti K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b né il loro DNA.

Nuove specifiche per E 960c(ii), E 960c(iii) ed E 960c(iv)

Sono inserite tre nuove voci: rebaudioside M prodotto mediante conversione enzimatica di rebaudioside A, rebaudioside D prodotto mediante conversione enzimatica di rebaudioside A e rebaudioside AM prodotto mediante conversione enzimatica di stevioside, tutti da estratti altamente purificati di foglie di Stevia. Per ciascuna voce sono fissati definizione, denominazione chimica, formula molecolare, peso molecolare, numero CAS, tenore minimo del 95 % sulla sostanza secca, descrizione, criteri di identificazione, limiti di purezza e di contaminanti, nonché l’assenza di cellule vitali e di DNA dei ceppi di E. coli impiegati nel processo.

Parametri di purezza e contaminanti

Per le nuove voci sono previsti, tra gli altri, limiti massimi per ceneri totali (non più dell’1 %), perdita all’essiccazione (non più del 6 %), etanolo come solvente residuo (non più di 5 000 mg/kg), arsenico, piombo, cadmio e mercurio, oltre al limite per proteine residue (non più di 5 mg/kg) e alla dimensione minima delle particelle (non meno di 74 μm).

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarietichettatura e specifiche di prodottoprocedure di autorizzazione ue

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