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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1924

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1924 della Commissione del 10 ottobre 2022 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia

Normativa europea32022R1924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, in esito a un riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sul ciclamato di sodio importato dalla Cina e dall’Indonesia. La Commissione conclude che in relazione alla RPC il dumping è proseguito nel periodo di riesame e che, per entrambi i paesi, sussiste un forte rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Viene inoltre ritenuto che il mantenimento delle misure sia conforme all’interesse dell’Unione.

Proroga, a seguito di riesame in previsione della scadenza, dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010), originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia. Riguarda importatori, produttori esportatori dei paesi interessati, l’unico produttore dell’Unione e gli utilizzatori; per alcune aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale conforme. Sono esclusi dalle aliquote specifiche i prodotti non fabbricati dalle società espressamente elencate, che ricadono nel dazio per "tutte le altre società". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1924: dazio antidumping definitivo sul ciclamato di sodio

Il regolamento è adottato in esito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione, sulla base degli elementi raccolti nel procedimento, conclude che le misure antidumping devono essere mantenute per le importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia, in ragione della persistenza del dumping per la Cina e del rischio di reiterazione del dumping per entrambi i paesi, nonché del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

Procedura e contesto del riesame

Le misure iniziali risalgono al regolamento (CE) n. 435/2004 e sono state successivamente riesaminate. Il presente riesame è stato aperto il 16 luglio 2021 a seguito della domanda dell’unico produttore dell’Unione, Productos Aditivos SA, che rappresenta il 100 % della produzione unionale. Il PIR copre il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021; l’analisi del pregiudizio si estende dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del PIR.

Le parti interessate sono state invitate a partecipare al procedimento; tuttavia non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o indonesiani. La Commissione ha quindi fatto ricorso, per vari profili, ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile

Il prodotto è il ciclamato di sodio, classificato attualmente al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010). La Commissione ribadisce che il prodotto fabbricato nell’Unione, quello venduto nei paesi interessati e quello oggetto del riesame presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping sulla Repubblica popolare cinese

Per la Cina la Commissione constata che, durante il PIR, le importazioni sono rimaste su livelli elevati e rappresentavano una quota di mercato compresa tra il 51 % e il 66 %. In assenza di collaborazione dei produttori/esportatori cinesi, le conclusioni si fondano sui dati disponibili, sulla domanda di riesame e su fonti pubbliche, tra cui Comext e il Global Trade Atlas.

Per il calcolo del valore normale la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che nel settore chimico cinese sussistano distorsioni significative tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e costi interni. Viene scelto come paese rappresentativo la Malaysia; per le SGAV e i profitti la fonte è Ajinomoto (Malaysia) Berhad. I costi dei fattori produttivi sono costruiti con riferimento a fonti malesi per materie prime, lavoro ed energia.

Il prezzo all’esportazione è determinato sulla base dei dati cif di Comext, adeguati al livello franco fabbrica. Il confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione conduce a margini di dumping medi ponderati superiori al 100 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione conclude quindi che il dumping è proseguito nel periodo di riesame.

Rischio di persistenza del dumping per la RPC

La Commissione esamina poi il rischio che, in caso di scadenza delle misure, il dumping persista. Gli elementi valorizzati sono la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi praticati sui mercati di paesi terzi.

La capacità produttiva cinese viene stimata in 75 000-80 000 tonnellate l’anno; la capacità inutilizzata è valutata tra il 5 % e il 15 %, pari a 3 750-12 000 tonnellate, cioè fino a 2,5 volte la domanda totale dell’Unione. I prezzi medi di esportazione verso paesi terzi risultano inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, creando un incentivo a deviare ulteriori volumi verso il mercato UE. Poiché altri mercati hanno scarsa capacità di assorbimento e in alcuni casi l’uso del prodotto è vietato, la Commissione ritiene forte il rischio di persistenza del dumping in assenza di misure.

Indonesia: rischio di reiterazione del dumping

Per l’Indonesia il volume delle importazioni nel PIR è praticamente scomparso, per cui non si parla di persistenza ma di rischio di reiterazione. In assenza di collaborazione, la Commissione utilizza i dati disponibili e conclude che la capacità produttiva indonesiana è significativa rispetto al mercato UE.

La capacità inutilizzata viene stimata intorno a 5 500 tonnellate per il mercato dell’Unione, cioè in misura superiore al 115 %-154 % del consumo unionale nel PIR. Anche in questo caso i prezzi di esportazione verso paesi terzi sono inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione e la capacità di assorbimento dei mercati terzi è ritenuta modesta. La Commissione conclude quindi che, se le misure scadessero, è probabile una reiterazione del dumping indonesiano.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è costituita da un solo produttore. Il consumo dell’Unione sul libero mercato resta sostanzialmente stabile nel periodo considerato, ma la produzione, le vendite, la quota di mercato e l’utilizzo degli impianti dell’industria unionale diminuiscono sensibilmente. In particolare:

  • la produzione cala del 38 %;
  • il volume delle vendite si riduce del 37 %;
  • la quota di mercato scende del 36 %;
  • l’utilizzo degli impianti cala del 38 %.

La redditività è negativa in quasi tutto il periodo, con un breve miglioramento nel 2020, mentre il flusso di cassa resta debole o negativo e gli investimenti sono contenuti. La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso causale

La Commissione attribuisce il pregiudizio notevole principalmente alle importazioni cinesi oggetto di dumping. Tali importazioni sono rimaste su volumi elevati e a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione; il margine di undercutting è stimato tra il 17 % e il 26 % se si considerano i dazi antidumping, e tra il 27 % e il 36 % in assenza di dazi.

Le importazioni dall’Indonesia sono giudicate trascurabili nel periodo rilevante e non vengono considerate causa del pregiudizio. Le importazioni da altri paesi terzi non sono ritenute rilevanti, poiché il ciclamato di sodio si produce solo in Unione, Cina e Indonesia. La Commissione conclude pertanto che il pregiudizio notevole è causato dalle importazioni dalla RPC.

Rischio di persistenza e reiterazione del pregiudizio

Per la Cina, la persistenza del pregiudizio è ritenuta probabile in caso di scadenza delle misure: la capacità inutilizzata, l’attrattiva del mercato UE e i probabili livelli di prezzo delle importazioni determinerebbero un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi dell’industria dell’Unione, con nuove perdite e possibile contrazione della produzione. La Commissione ritiene quindi che il deterioramento della situazione dell’industria unionale continuerebbe e si aggraverebbe.

Per l’Indonesia, la reiterazione del pregiudizio è considerata probabile per ragioni analoghe: significativa capacità inutilizzata, prezzi all’esportazione bassi e limitata capacità di assorbimento degli altri mercati. In assenza di misure, le importazioni indonesiane a prezzi pregiudizievoli potrebbero tornare sul mercato UE e comprimere ulteriormente prezzi e volumi dell’industria unionale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta l’interesse complessivo dell’Unione, inclusi industria, importatori e utilizzatori. Conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che senza protezione rischierebbe di cessare la produzione, con perdita di posti di lavoro e di una fonte di approvvigionamento nell’Unione.

Per importatori e operatori commerciali indipendenti l’impatto sarebbe limitato, anche per la ridotta incidenza del prodotto sul loro fatturato complessivo. Per gli utilizzatori, il ciclamato di sodio rappresenta una componente modesta dei costi di produzione e il mantenimento delle misure potrebbe persino favorire la disponibilità di un’offerta unionale diversificata. La Commissione conclude quindi che non vi sono motivi contrari al mantenimento delle misure.

Dazio antidumping definitivo e condizioni applicative

L’articolo 1 istituisce/mantiene un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia. Le aliquote sono fissate come segue:

  • RPC, Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. e Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd.: 0,23 EUR/kg, codice addizionale TARIC A473;
  • RPC, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited: 1,17 EUR/kg, codice TARIC A471;
  • RPC, Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited: 1,17 EUR/kg, codice TARIC A472;
  • RPC, tutte le altre società: 0,26 EUR/kg, codice TARIC A999;
  • Indonesia, PT. Golden Sari (Chemical Industry): 0,24 EUR/kg, codice TARIC A502;
  • Indonesia, tutte le altre società: 0,27 EUR/kg, codice TARIC A999.

Le aliquote individuali si applicano solo se è presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società. In assenza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società. Il regolamento chiarisce inoltre che le autorità doganali possono effettuare i controlli ordinari e richiedere documentazione ulteriore.

Ulteriori precisazioni operative

Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, il dazio è ridotto proporzionalmente in base al valore in dogana calcolato ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Salvo diversa previsione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Presupposti procedurali del riesame

Il riesame è stato aperto il 16 luglio 2021 su istanza dell’unico produttore dell’Unione (Productos Aditivos SA), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021; l’analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2018 alla fine del PIR.

Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è il ciclamato di sodio. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato nell’Unione, quello venduto nei paesi interessati e quello oggetto del riesame hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi, costituendo un prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping per la Repubblica popolare cinese

In assenza di collaborazione dei produttori cinesi, la Commissione ricorre ai dati disponibili ex articolo 18. Per la determinazione del valore normale applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo esistenti distorsioni significative nella RPC e non appropriato l’uso dei prezzi/costi interni. Il paese rappresentativo scelto è la Malaysia; come fonte per SGAV e profitti viene utilizzata Ajinomoto (Malaysia) Berhad. Il margine di dumping medio ponderato supera il 100 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, con conclusione di persistenza del dumping nel PIR.

Rischio di persistenza del dumping per la RPC

La Commissione rileva un’elevata capacità inutilizzata in Cina, una forte attrattiva del mercato UE e prezzi all’esportazione verso paesi terzi inferiori ai prezzi praticati nell’Unione. Considerata anche la limitata capacità di assorbimento di altri mercati, conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza del dumping e un aumento delle esportazioni oggetto di dumping verso l’Unione.

Indonesia: rischio di reiterazione del dumping

Poiché le importazioni dall’Indonesia sono risultate trascurabili nel PIR, la Commissione non constata la persistenza del dumping ma valuta il rischio di reiterazione. Sulla base dei dati disponibili conclude che l’Indonesia dispone di significativa capacità inutilizzata, che i prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono inferiori ai prezzi UE e che il mercato unionale è attrattivo; pertanto, in caso di scadenza delle misure, è probabile la reiterazione del dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è identificata in un solo produttore. La Commissione rileva un calo della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dell’utilizzo degli impianti e della produttività; la redditività è negativa in quasi tutto il periodo, con flussi di cassa negativi e investimenti limitati. Conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso di causalità

La Commissione attribuisce il pregiudizio notevole principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che hanno mantenuto volumi elevati e prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con undercutting compreso tra il 17 % e il 26 %. Le importazioni dall’Indonesia sono giudicate trascurabili e non causalmente rilevanti per il pregiudizio subito nel periodo considerato.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure non sia contrario all’interesse dell’Unione. Per l’industria dell’Unione il mantenimento delle misure è necessario per evitare un ulteriore deterioramento; per importatori e utilizzatori l’impatto atteso non è ritenuto significativo.

Misura antidumping definitiva e aliquote

È istituito/mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia. Le aliquote sono fissate per società: RPC, Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. e Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd. 0,23 EUR/kg; Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited 1,17 EUR/kg; altre società RPC 0,26 EUR/kg; Indonesia, PT. Golden Sari (Chemical Industry) 0,24 EUR/kg; altre società Indonesia 0,27 EUR/kg.

Condizioni per le aliquote individuali e controlli doganali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società. In mancanza della fattura si applica il dazio per tutte le altre società. Il regolamento precisa inoltre che le autorità doganali possono richiedere documenti aggiuntivi e che, se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, il dazio è ridotto proporzionalmente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingcommercio internazionaledifesa commercialeunione doganale

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