Regolamento (UE) 2022/1923
Regolamento (UE) 2022/1923 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’acido ascorbico (E 300), dell’ascorbato di sodio (E 301) e dell’ascorbato di calcio (E 302) nel tonno (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime degli additivi alimentari autorizzati nell’Unione, introducendo un limite quantitativo specifico per l’impiego di acido ascorbico, ascorbato di sodio e ascorbato di calcio nel tonno. La misura nasce dall’esigenza di contrastare usi eccessivi degli antiossidanti che possono alterare il colore del prodotto e favorire pratiche commerciali ingannevoli, oltre a complicare i controlli ufficiali. Il nuovo tetto di 300 mg/kg vale per il tonno nelle categorie interessate, con autorizzazione degli additivi singolarmente o in combinazione, purché la somma sia espressa come acido ascorbico.
Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 fissando un limite massimo di 300 mg/kg per l’uso di acido ascorbico (E 300), ascorbato di sodio (E 301) e ascorbato di calcio (E 302) nel tonno.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, trasformano o commercializzano tonno rientrante nelle categorie alimentari 09.1.1 "pesce non trasformato" e 09.2 "pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei", con riferimento specifico al tonno. Riguarda l’uso degli additivi E 300, E 301 ed E 302, singolarmente o in combinazione, nei prodotti decongelati commercializzati come tonno fresco e nel tonno destinato alla fabbricazione di conserve. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’uso di E 300, E 301 ed E 302 nel tonno
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1333/2008 in materia di additivi alimentari, limitatamente all’uso dell’acido ascorbico (E 300), dell’ascorbato di sodio (E 301) e dell’ascorbato di calcio (E 302) nel tonno. La Commissione adotta la misura per rafforzare la certezza del diritto, agevolare i controlli ufficiali e prevenire usi che possano alterare artificialmente l’aspetto del prodotto e indurre in errore i consumatori.
Contesto normativo e motivazioni
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e delle relative condizioni di impiego. In linea generale, la sua modifica segue la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. Nel caso degli additivi interessati, il parere scientifico EFSA richiamato dalla Commissione aveva già confermato la sicurezza dell’uso come antiossidanti e l’assenza della necessità di un valore numerico per la dose giornaliera ammissibile; tuttavia, la Commissione rileva che il regime quantum satis può risultare difficile da controllare nel settore del tonno.
Problema affrontato: uso improprio nel tonno
La Commissione spiega che, nel pesce non trasformato, gli antiossidanti servono a rallentare la decolorazione della polpa e l’irrancidimento. Nel tonno, il colore rosso della polpa è percepito dai consumatori come indice di freschezza. L’uso di additivi in quantità elevate nel tonno destinato alla fabbricazione di conserve può quindi consentire di ripristinare artificialmente tale colore e di commercializzare il prodotto come fresco, con possibile inganno del consumatore e con un rischio collegato anche all’intossicazione istaminica.
Nuova disciplina per le categorie alimentari interessate
Il regolamento modifica l’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 inserendo, nelle categorie alimentari:
- 09.1.1 "Pesce non trasformato";
- 09.2 "Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei";
le voci relative a:
- E 300 Acido ascorbico;
- E 301 Ascorbato di sodio;
- E 302 Ascorbato di calcio.
Per ciascuno di tali additivi è previsto un limite massimo di 300 mg/kg, con l’indicazione "solo tonno". La nota (96) precisa che E 300, E 301 ed E 302 sono autorizzati singolarmente o in combinazione e che il limite massimo si applica alla somma espressa come acido ascorbico.
Rapporti con il sistema del quantum satis
Prima dell’intervento, i tre additivi risultavano autorizzati anche in queste categorie con il regime quantum satis. La Commissione precisa che, poiché spetta alle autorità nazionali competenti verificare il rispetto di tale principio e ciò può risultare difficile, alcuni Stati membri hanno chiesto la fissazione di una quantità massima appropriata. Il nuovo limite mira quindi a sostituire, per il tonno, l’approccio fondato esclusivamente sulle buone pratiche di fabbricazione con un parametro quantitativo verificabile.
Base scientifica e scelta del livello massimo
La Commissione afferma che il livello massimo di 300 mg/kg consente di mantenere gli attuali usi legittimi secondo le buone pratiche di fabbricazione. Tale valore corrisponde al livello d’uso più elevato comunicato dall’industria all’EFSA. Pur essendo stata segnalata da un’autorità competente la necessità di 900 mg/kg per controllare l’ossidazione in filetti di tonno conservati a meno di 4 °C per dieci giorni, la Commissione ritiene che 300 mg/kg sia sufficiente, richiamando anche controlli ufficiali che hanno dimostrato la possibilità di raggiungere tale durata di conservazione senza alterare il colore iniziale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso, al fine di introdurre un limite massimo specifico per E 300, E 301 ed E 302 nel tonno.
Ragioni della misura e rischio di usi impropri
La Commissione evidenzia che gli antiossidanti nel tonno sono usati per rallentare la decolorazione e l’irrancidimento, ma che un impiego in quantità elevate nel tonno per conserve può ripristinare artificialmente il colore del tonno fresco, favorendo la vendita ingannevole del prodotto come "fresco" e creando un rischio di intossicazione istaminica. Le autorità competenti hanno inoltre segnalato casi in cui filetti di tonno venduti come freschi contenevano quantità superiori a quelle considerate necessarie per il tipico effetto antiossidante.
Nuovo limite massimo di impiego
Per le categorie alimentari 09.1.1 "pesce non trasformato" e 09.2 "pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei", limitatamente al tonno, sono inseriti i tre additivi con livello massimo di 300 mg/kg ciascuno. Gli additivi E 300, E 301 ed E 302 sono autorizzati singolarmente o in combinazione; il limite massimo si applica alla somma espressa come acido ascorbico.
Rapporto con il principio quantum satis
Prima della modifica, E 300, E 301 ed E 302 erano autorizzati in regime quantum satis in varie categorie, compreso il pesce non trasformato e i prodotti della pesca trasformati. Il regolamento introduce una deroga/integrazione puntuale a tale regime per il tonno, in ragione delle difficoltà di controllo del rispetto del quantum satis da parte delle autorità nazionali competenti.
Base tecnico-scientifica della misura
La Commissione richiama il parere scientifico EFSA del 2015, che ha confermato la sicurezza degli additivi per gli usi e livelli indicati e ha ritenuto non necessario fissare una dose giornaliera ammissibile numerica. Tuttavia, alla luce dei dati forniti dall’industria e delle esigenze di controllo, la Commissione ritiene appropriato un livello massimo di 300 mg/kg, considerato sufficiente per ottenere l’effetto antiossidante desiderato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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