Regolamento (UE) 2023/332
Regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione dell’11 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/818 fissando criteri tecnici e giuridici per stabilire quando i dati di identità presenti in diversi sistemi informativi dell’UE devono essere considerati identici o simili. La finalità è rendere più efficace il rilevatore di identità multiple, riducendo i collegamenti gialli che richiedono verifica manuale e favorendo sia i controlli sui viaggiatori in buona fede sia il contrasto alla frode d’identità. Sono inoltre disciplinate le registrazioni delle operazioni di confronto e la loro conservazione per un periodo massimo di un anno.
Regolamento delegato che stabilisce quando i dati di identità conservati nei sistemi di informazione UE devono considerarsi identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple nel quadro dell’interoperabilità.
Ambito di applicazione
Si applica alla determinazione, da parte del rilevatore di identità multiple previsto dal regolamento (UE) 2019/818, dei casi in cui i dati di identità relativi alla stessa persona, conservati in sistemi di informazione diversi dell’UE, sono considerati identici o simili. Riguarda in particolare i sistemi SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN e VIS, nei limiti delle categorie di dati elencate nell’articolo 1 e negli allegati I e II. Il regolamento si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede inoltre le clausole di partecipazione o non partecipazione per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e, in quanto atto connesso all’acquis di Schengen, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia.
Regolamento delegato (UE) 2023/332: determinazione dei casi in cui i dati di identità sono identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/818 nel quadro dell’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE. La sua funzione è definire criteri uniformi per stabilire quando i dati di identità registrati in sistemi diversi debbano essere trattati come identici o simili, così da migliorare l’efficacia del rilevatore di identità multiple e ridurre i casi che richiedono verifica manuale.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il rilevatore di identità multiple crea collegamenti tra fascicoli presenti in diversi sistemi di informazione UE, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità dei viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode d’identità. Il sistema genera collegamenti automatizzati di colore bianco, quando i dati sono considerati identici o simili, e giallo, quando i dati non possono essere considerati simili e serve un controllo manuale. Proprio per limitare gli oneri per le persone interessate, per le autorità nazionali e per le agenzie dell’Unione, il regolamento disciplina preventivamente i casi in cui i dati vanno qualificati come identici o simili.
Ambito di applicazione
Le regole si applicano ai confronti tra dati di identità contenuti nei sistemi di informazione dell’UE coinvolti nell’interoperabilità: SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN e VIS, nei limiti delle categorie di dati indicate nell’articolo 1 e negli allegati. Il regolamento si colloca nel settore Schengen e, secondo i considerando, costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen; per tale ragione si applicano le specifiche posizioni di Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce anzitutto i "dati di identità", cioè le specifiche informazioni anagrafiche e identificative utilizzate nei vari sistemi: cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze, sesso/genere, luogo di nascita, alias e varianti correlate, secondo il sistema interessato. Viene inoltre definito il concetto di "uguale" come corrispondenza del 100 % tra i dati di due sistemi, eventualmente previa conversione-armonizzazione del formato, e la "traslitterazione" come passaggio di un testo da un alfabeto a un altro secondo regole predeterminate.
Dati di identità considerati identici
L’articolo 2 rinvia all’allegato I, che stabilisce i casi in cui i dati sono considerati identici. In sintesi, per concludere che due record di sistemi diversi siano identici occorre che coincidano cumulativamente le condizioni relative a:
- nomi;
- data di nascita;
- genere;
- cittadinanze e luogo di nascita. Per la categoria "cittadinanze e luogo di nascita" è sufficiente che almeno un campo della categoria coincida, compresa almeno una cittadinanza. Nel SIS, l’allegato distingue inoltre tra "identità confermata", "identità non confermata", "alias" e "identità usurpata", precisando che i dati di alias includono le categorie di identità non confermata, alias e identità usurpata.
Dati di identità considerati simili
L’articolo 3 rinvia all’allegato II, che contiene un elenco esaustivo dei casi di similitudine. Per i nomi, i dati sono considerati simili in presenza, tra l’altro, di traslitterazioni conosciute, inversioni di cognome e nome, nome e cognome raggruppati nello stesso campo, inversioni dell’ordine di parole o lettere, singole modifiche di carattere, differenze dovute a trattini, virgole o apostrofi, e troncamenti.
Per la data di nascita, sono considerate similitudini le ipotesi di inversione tra giorno e mese, differenze dovute a conversioni tra calendari diversi e casi in cui basta una sola modifica di carattere per ottenere coincidenza. Per la categoria cittadinanze/luogo di nascita, la similitudine può derivare da traslitterazioni conosciute, da una sola modifica di carattere o da casi noti di cambiamento di denominazione di cittadinanze, paesi o città.
Ruolo di eu-LISA e gestione algoritmica
L’allegato II prevede che eu-LISA, assistita e consigliata dal gruppo consultivo sull’interoperabilità, applichi le regole tramite un algoritmo, previa consultazione della Commissione e del sottogruppo sull’interoperabilità del gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza. eu-LISA deve monitorare l’impatto dell’algoritmo e riferire periodicamente al gruppo di esperti. Se necessario per ridurre i collegamenti gialli che dovranno essere trasformati in bianchi dalle autorità competenti, la Commissione può chiedere ad eu-LISA di adeguare l’algoritmo, dando priorità ai collegamenti gialli creati tra dati di identità più simili. Il rilevatore deve comunque verificare sempre i dati in base a tutte le norme della sezione 3.
Registrazioni, conservazione e monitoraggio
L’articolo 4 disciplina le registrazioni conservate nell’archivio comune di dati di identità. Tali registrazioni devono contenere almeno:
- data e ora della registrazione;
- risultato del confronto, con indicazione dei dati considerati identici o simili;
- colore del collegamento dopo il confronto automatizzato;
- colore del collegamento dopo l’eventuale trattamento manuale successivo a un collegamento giallo;
- modifiche dei collegamenti, anche quando i dati sono stati considerati simili. Le registrazioni sono conservate per un periodo massimo di un anno dal confronto e poi soppresse automaticamente. Servono anche per produrre relazioni automatiche sulle attività e per sostenere e monitorare l’esattezza del confronto tra i sistemi d’informazione dell’UE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori giuridici e amministrativi, il testo è rilevante perché standardizza i criteri tecnici che attivano i collegamenti tra identità nei sistemi UE, con effetti diretti sulla qualità dei controlli, sulla gestione dei falsi positivi e sugli adempimenti di conservazione e audit. Il regolamento ha quindi impatto sia sull’operatività delle autorità competenti sia sul trattamento dei dati personali nei sistemi interoperabili dell’Unione.
Disposizioni principali
Definizioni operative
L’articolo 1 definisce i "dati di identità" riferiti alle categorie informative usate nei principali sistemi UE (EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN, VIS), nonché i concetti di "uguale" come corrispondenza del 100 % tra dati di due sistemi, eventualmente previa conversione-armonizzazione, e di "traslitterazione" come conversione di un testo da un alfabeto a un altro secondo regole predeterminate.
Criteri per dati di identità identici
L’articolo 2 rinvia all’allegato I per le procedure che consentono di qualificare come identici i dati di identità. L’allegato prevede che, per creare un collegamento tra dati di due sistemi, debbano ricorrere condizioni cumulative relative a nomi, data di nascita, genere e cittadinanze/luogo di nascita.
Criteri per dati di identità simili
L’articolo 3 rinvia all’allegato II per le procedure che consentono di qualificare come simili i dati di identità. L’allegato individua casi tipici di similitudine, tra cui traslitterazioni conosciute, inversioni di parti del nome, raggruppamento di nome e cognome, inversione dell’ordine di parole o lettere, una sola modifica di carattere, differenze dovute a trattini/virgole/apostrofi, troncamenti, inversioni giorno/mese nella data di nascita, differenze dovute a calendari diversi e variazioni note di denominazioni di cittadinanze o luoghi.
Registrazioni del confronto e conservazione
L’articolo 4 impone all’archivio comune di dati di identità di conservare le registrazioni dei confronti, includendo almeno data e ora, risultato del confronto, colore del collegamento automatizzato, esito dell’eventuale trattamento manuale successivo a un collegamento giallo e modifiche dei collegamenti. Le registrazioni sono conservate per non più di un anno e poi soppresse automaticamente; sono usate anche per relazioni automatiche sulle attività e per monitorare l’esattezza del confronto.
Entrata in vigore e applicazione territoriale
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Regole dettagliate negli allegati
L’allegato I disciplina i casi in cui i dati sono considerati identici, con tabelle per categoria di dato e, per il SIS, la distinzione tra identità confermata, non confermata, alias e identità usurpata. L’allegato II disciplina i casi in cui i dati sono considerati simili e affida a eu-LISA, assistita dal gruppo consultivo sull’interoperabilità e in consultazione con la Commissione e il gruppo di esperti, l’applicazione di tali regole mediante algoritmo, con monitoraggio periodico e possibilità di adattamento per ridurre i collegamenti gialli.
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