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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto rettorale n. 1174 del 19 dicembre 2025 di approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, mediante chiamata, di un posto di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 240/2010, per il GSD 10/SLAV-01 – SSD SLAV-01/A (Slavistica), bandita con d.R. n. 443 del 27 giugno 2025; - di tutti i verbali delle riunioni della Commissione in particolare del verbale due contenente le valutazioni e i giudizi assegnati ai due candidati; - della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature, Formazione e Società, del 14 gennaio 2026, con la quale è stata proposta la chiamata del controinteressato; - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2026 di approvazione della proposta; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, in particolare del parere del Senato Accademico e del Decreto Rettorale di nomina.

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione degli esiti, valutazione e proposta di chiamata relativi alla selezione pubblica per un posto di professore ordinario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto rettorale di approvazione dei lavori della commissione giudicatrice, i verbali della procedura — in particolare quello contenente le valutazioni e i giudizi dei due candidati — nonché gli atti successivi di proposta e approvazione della chiamata del controinteressato, inclusi il parere del Senato Accademico e il decreto rettorale di nomina. Dal testo dell’ordinanza non emergono il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte alle valutazioni della commissione.

La decisione

Nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, in considerazione della prospettata fissazione a breve dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 14 luglio 2026 per la trattazione del ricorso e ha rinviato al definitivo ogni statuizione sulle spese, comprese quelle relative alla fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione dell’istanza cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato; il giudice non ne ha applicato i presupposti in concreto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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