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Sentenza

Sentenza n. 3162/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5920/24, resa nel giudizio n.rg. 13472/23, alla sentenza del Napoli Nord n. 3125/24 resa nel giudizio n.rg. 3981/24 e alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro e Previdenza n. 1004/24 resa nel giudizio n.rg. 760/23, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’avvocato Guido Marone scrivente per complessivi € 3.632,53;

Giustizia amministrativa202504109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di tre sentenze del giudice ordinario recanti condanna al pagamento di spese legali distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio cumulativo di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di tre sentenze del giudice ordinario, tutte recanti condanne al pagamento di spese legali con distrazione in suo favore, per complessivi € 3.632,53. Le sentenze erano state notificate all'Amministrazione il 10 ottobre 2024, erano corredate dalle attestazioni di passaggio in giudicato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Nel corso del giudizio ha dichiarato che, in data 5 febbraio 2026, erano state liquidate le somme relative a due delle tre sentenze, mentre restava ineseguita la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5920/2024.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, anche in presenza di una connessione esclusivamente soggettiva, sulla base del rinvio dell'art. 39 c.p.a. all'art. 104 c.p.c. Ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alle due sentenze già eseguite, in assenza di opposizione dell'Amministrazione. Quanto alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5920/2024, ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza: il titolo non era stato impugnato, il passaggio in giudicato risultava certificato dalla cancelleria ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di pagare integralmente le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato un commissario ad acta e ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 104 c.p.c. in materia di cumulo di domande.

  • art. 104 c.p.c.

    contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10, secondo comma

    Consente il ricorso cumulativo contro la stessa parte anche in presenza della sola connessione soggettiva, purché siano rispettate le regole sulla competenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto per l'esecuzione forzata e, nel caso deciso, per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le relative spese, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il commissario deve presentare la parcella entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di ottemperanza è ammissibile il cumulo di più domande esecutive proposte contro la stessa amministrazione anche quando sussista soltanto una connessione soggettiva, in applicazione del rinvio dell'art. 39 c.p.a. all'art. 104 c.p.c., purché siano rispettate le regole sulla competenza.
  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la definitività del titolo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue alcuni dei titoli azionati, la materia del contendere cessa limitatamente a tali domande, mentre il giudizio prosegue per i titoli ancora ineseguiti.
  • In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e disporre una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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